Accolto il ricorso di SH Gestioni per l'affidamento del servizio di mensa e gestione della ristorazione nella casa di riposo 'G. De Benedictis' di Teramo
Pubblicato il: 2/14/2025
Nel contenzioso, SH Gestioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Aliprandi; ASP Teramo è assistita dall'avvocato Stefano Mariano; CIRFOOD S.c. è difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo.
La società SH Gestioni s.r.l. (d’ora innanzi SH Gestioni) è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa e gestione della ristorazione in favore delle persone anziane ospiti della casa di riposo “G. De Benedictis” di Teramo (determinazione del Direttore dell’Asp n. 1 di Teramo n. 20 del 13 febbraio 2023).
L’operatore economico secondo graduato, la società CIRFOOD s.c. (d’ora innanzi CIRFOOD), ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, L’Aquila, che con la sentenza n. 335 dell’8 giugno 2023 ha respinto il ricorso.
Detta decisione è stata riformata in grado d’appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10214 del 28 novembre 2023, che ha annullato l’aggiudicazione in favore di SH Gestioni, con obbligo della stazione appaltante di rinnovare il segmento procedimentale relativo alla verifica di anomalia dell’offerta, in relazione alla corretta retribuzione delle figure professionali del direttore della commessa e della dietista.
All’esito della riedizione delle operazioni di verifica dell’anomalia dell’offerta, con determinazione del Direttore n. 25 del 6 marzo 2024, l’Asp n. 1 di Teramo ha confermato l’aggiudicazione del servizio in favore della SH Gestioni.
Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale amministrativo regionale abruzzese, in parziale accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, poiché le censure in esso contenute avrebbero dovuto essere proposte innanzi al giudice dell’ottemperanza e non in sede di cognizione.
Nel merito, il T.a.r. ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo l’aumento del costo della manodopera indicato nelle giustificazioni rese da SH Gestioni direttamente connesso all’effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato n. 10214 del 28 novembre 2023 e, comunque, non significativo nell’ambito dell’economia del contratto, in quanto incidente in misura inferiore all’1% sia sulla complessiva struttura dei costi del personale, risultando in ogni caso invariato il totale dell’offerta economica.
Il T.a.r. ha invece accolto l’ulteriore motivo di censura relativo all’assenza di titoli adeguati in capo al sostituto del direttore della commessa designato dall’aggiudicataria.
Con atto d’appello ritualmente notificato, SH Gestioni ha impugnato la sentenza lamentando la violazione degli artt. 59, 3° comma, lett. a), 23, e 97, 5° comma del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle statuizioni relative alla figura del direttore della commessa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’appello incidentale e respinge quello principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso gravati, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.