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Respinto il ricorso di Albini Energia S.r.l. per l'accesso ai TEE


Pubblicato il: 2/14/2025

Nel contenzioso, Albini Energia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandra Mari; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese.

Albini Energia s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici in data 8 luglio 2016.

L’appellante ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici una Proposta di Progetto e Programma di Misura avente ad oggetto un intervento realizzato presso lo stabilimento della Tessuti di Sondrio, divisione del Gruppo Marzotto, ora confluita in Marzotto Lab S.r.l.

La proposta ha ad oggetto un intervento di efficientamento energetico consistente nell’installazione, presso lo stabilimento del Cliente Partecipante, di un innovativo sistema per il recupero di calore da reflui industriali denominato “scambiatore autopulente” brevettato da Albini Energia nel 2012, che tuttora rappresenta l’unica soluzione innovativa nel mercato di riferimento.

La prima Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi generati dall’intervento è stata approvata dal GSE senza alcuna contestazione, mentre per quella relativa al secondo periodo è stata richiesta un’integrazione documentale.

Il G.S.E. non ha ritenuto sufficienti le integrazioni, inviando il preavviso di rigetto e affermando che l’Intervento non sarebbe addizionale, dal momento che i risparmi generati dallo stesso si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, dall’esame dei costi dichiarati si evince che il solo risparmio di gas naturale (100,7 tep/anno) consente un risparmio economico significativamente superiore al costo dell’investimento dichiarato.

Non essendo state accolte le osservazioni presentate, è stato poi emanato il provvedimento impugnato.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha escluso la conformità del progetto della società ricorrente per carenza di addizionalità economica. Non ha ritenuto sussistente la violazione procedimentale della mancata confutazione delle osservazioni seguite all’invio del preavviso di rigetto per la natura vincolata dell'atto impugnato e per la sua correttezza sostanziale, avendo il G.S.E dimostrato in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.