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Improcedibilità del ricorso di ERG Power Generation S.p.A. per carenza di interesse


Pubblicato il: 2/14/2025

Nel contenzioso, ERG Power Generation S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Comandé.

La controversia attiene all’ottemperanza della sentenza n. 5490/2021 del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, di accoglimento parziale del ricorso di primo grado; a seguito della comunicazione dell’ARERA alla ricorrente dell’avvenuta adozione della deliberazione n. 222/2024/E/EEL, di avvio di un ulteriore procedimento prescrittivo, con supplemento di istruttoria, in asserita ottemperanza della predetta sentenza, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale ha chiesto l’adozione degli opportuni provvedimenti, ai sensi degli art. 112 e ss. c.p.a., per l’ottemperanza della sentenza, anche mediante la declaratoria della nullità e/o dell’inefficacia della deliberazione ARERA 222/2024/E/EEL del 4 giugno 2024.

La ERG Power Generation S.p.A., con memoria del 23 dicembre 2024, ha rappresentato che nelle more del giudizio l’ARERA ha notificato alla ricorrente società la delibera 529/2024/E/EEL del 3 dicembre 2024 con la quale ha comunicato di aver rivisto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti in controfase.

La ricorrente ha rappresentato che, a seguito del conseguente calcolo da parte di Terna delle partite economiche, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del presente giudizio, per cui ha chiesto la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese di giudizio.

A sua volta l’ARERA, con memoria, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.