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Improcedibilità dell'appello di Jenergy S.p.A. per carenza di interesse


Pubblicato il: 2/14/2025

Nel contenzioso, Jenergy S.p.A. è affiancata dall'avvocato Federico Dinelli; Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è assistito dagli avvocati Antonio Pugliese e Simona Barchiesi.

Jenergy S.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter, n. 445 del 10 gennaio 2025 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: i) delle regole applicative al d.m. n. 107 del 16 marzo 2023, aggiornamento ottobre 2024, pubblicate l’11 novembre 2024; ii) della nota del GSE del 12 novembre 2024, avente ad oggetto «Avvio del procedimento per la rettifica del numero dei Certificati di immissione in Consumo emessi nell’anno 2024 e rideterminazione dei limiti di utilizzo dei biocarburanti, ai sensi del DM 16 marzo 2023 e s.m.i.», nella parte in cui sospende i CIC per l’assolvimento dell’obbligo tradizionale già riconosciuti alla ricorrente per la purezza assimilata, in vista della successiva “rettifica”; iii) dell’art. 6, commi 13-bis e 14, del d.m. 107 del 2023, come modificato dal d.m. 343 del 2023, ove interpretato in senso conforme alle regole applicative del GSE di ottobre 2024.

Si è costituito in giudizio il GSE che ha resistito al gravame.

Con decreto presidenziale n. 274 del 22 gennaio 2025 si è preso atto della rinuncia dell’appellante all’istanza di misure cautelari monocratiche.

Con dichiarazione del 1 febbraio 2025 l’appellante ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’appello.

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’appellante e della mancata opposizione del gestore appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.

Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.