Respinto il ricorso di Enel X Advisory Services e Cogne Acciai Speciali per la verifica e certificazione energetica
Pubblicato il: 2/15/2025
Nel contenzioso, Enel X Advisory Services S.r.l. e Cogne Acciai Speciali S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio; il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. è assistito dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese.
Con ricorso n. 12513 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, le Società Yousave S.p.A. (ora ENEL X ITALIA S.r.l.) e Cogne Acciai Speciali S.p.A. avevano chiesto l’annullamento della nota del Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A. in data 26 luglio 2016, prot. GSE/P20160067896, ricevuta il successivo 11 agosto 2016, avente per oggetto “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 03579950167115R161 presentata da YOUSAVE SPA” e di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.
A sostegno del ricorso avevano articolato tre motivi di gravame, lamentando la violazione dell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del principio del legittimo affidamento, la violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle disposizioni in materia di baseline e di addizionalità, e in particolare dell’art. 1 delle Linee Guida, della Guida Operativa/3.1 di ENEA e degli artt. 6, comma 2, e 15, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012, l’eccesso di potere sotto diversi profili. Con motivi aggiunti, proposti avverso i medesimi atti impugnati col ricorso introduttivo della lite, le società hanno dedotto la ulteriore violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/90 nonché dell’art. 42 del d. lgs. n. 28/2011.
Nella resistenza del G.S.E. - Gestore per i Servizi Energetici S.p.a., il Tribunale adìto (Sezione V ter) ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti e compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia le società ENEL X ADVISORY SERVICES S.r.l. e COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 5 aprile 2024 e depositato il 19 aprile 2024, articolando, dopo aver precisato di non avere interesse all’impugnazione del capo 3 della sentenza, tre motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3190/2024), lo respinge. Spese di grado compensate.