Improcedibilità del ricorso di Campli Energy S.r.l. per carenza di interesse
Pubblicato il: 2/17/2025
Nel contenzioso, Campli Energy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich e Catia Tomasetti; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese.
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione del giudicato portato dalla sentenza n. 121 del 4 gennaio 2023, con la quale questa Sezione ha accolto l’appello n. 3573/2022 R.G. proposto dalla società Campli Energy S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado promosso per l’annullamento della nota del 21 novembre 2019, prot. GSE/P2010071867, emessa in esito al procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 243581, di potenza pari a 2380,50 kW, sito in località Floriano, snc, nel Comune di Campli (TE).
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 5893/2023 del 15.06.2023 è stata disposta verificazione, volta ad accertare le tariffe incentivanti spettanti e gli interessi maturati, affidata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega a un docente esperto nella materia.
Il verificatore ha trasmesso alle parti entro tale termine la bozza di relazione; acquisite le osservazioni, ha depositato la relazione finale il 15 dicembre 2023 nella quale, in accoglimento delle osservazioni del GSE, la scadenza dei pagamenti è stata modificata, con conseguente variazione del calcolo degli interessi maturati rispetto la bozza di relazione.
Il verificatore, in particolare, ha proceduto al calcolo degli interessi maturati, considerando due possibili scenari, con riferimento alla data di decorrenza di maturazione, individuata, in un caso, nel momento di sospensione delle tariffe incentivanti (comunicata con nota del 21 novembre 2019, prot. GSE/P2010071867), e nella data della sentenza n°121 del 4 gennaio 2023, nel secondo scenario.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.