Inammissibile il ricorso di Manco S.r.l. per l'acquisizione di un terreno dove edificare un supermercato
Pubblicato il: 2/17/2025
Nel contenzioso, Manco S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Mormandi; il Comune di Racale è difeso dall'avvocato Antonio Quinto; GLN Gaetani Supermercati S.r.l. ed Ennegi S.r.l. sono assistite dall'avvocato Tommaso Millefiori.
Con ricorso per revocazione, la società Manco s.r.l. ha impugnato la sentenza di questa sezione (sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3619) con cui sono stati respinti gli appelli proposti dalla società, previa loro riunione (n. 1384/2021, n. 1851/2021 e n. 8136/2023), nei confronti di tre sentenze del T.a.r. per la Puglia (sez. Lecce, 30 dicembre 2020, n. 1483 e n. 1485, nonché 4 agosto 2023, n. 1017).
Con la sentenza impugnata, questo Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi di primo grado nei procedimenti nn. 1384/2021 e 8136/2023 e dell’appello nel procedimento n.1851/2021, come dedotta dal Comune e dalla controinteressata, ovvero sotto il profilo del difetto di legittimazione e di interesse, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11367).
In particolare, ha ritenuto nella specie non sussistente la legittimazione e l’interesse ad agire necessari a costituire la vicinitas commerciale e nemmeno l’interesse ad agire necessario a costituire la vicinitas edilizia (punto 40.4 della motivazione), oltre ad evidenziare incidentalmente anche l’infondatezza nel merito degli appelli (punto 41 della motivazione).
Con il ricorso per revocazione, la società ha dedotto un errore di fatto revocatorio nella parte in cui la suddetta sentenza ha statuito che “E’ ancora infondato in fatto il secondo motivo dell’appello 8136/2023, perché già l’originaria domanda di titolo unico riguardava le due società (doc.9 in I grado ricorrente a p.9 del file ove la Ennegi è indicata come soggetto coinvolto)” (punto 41.3 della sentenza).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte costituita che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.