Improcedibilità del ricorso di Contessa Autotrasporti S.r.l. per carenza di interesse
Pubblicato il: 2/18/2025
Nel contenzioso, Contessa Autotrasporti S.r.l. è affiancata dall'avvocato Maria Di Paolo; il Comune di Terni è difeso dall'avvocato Paolo Gennari; MIP S.r.l. è assistita dagli avvocati Marzio Vaccari e Donatella Virili.
Nell’anno 2010 il Comune di Terni assegnava un lotto PAIP a MIP s.r.l.; il 4 marzo 2011 veniva stipulata la convenzione PAIP tra il Comune di Terni e MIP srl (Rep. n. 37522); la MIP si obbligava, entro il 4 settembre 2011, a presentare l’istanza di rilascio del permesso di costruire; entro 30 giorni dal rilascio del permesso la MIP s.r.l. avrebbe dovuto iniziare i lavori di costruzione; in data 14 gennaio 2013 veniva rilasciata un'autorizzazione SUAP, che sarebbe scaduta senza che i lavori fossero iniziati; in data 30 gennaio 2014 il Comune concedeva una proroga dei termini per l’inizio dei lavori fino al 14 gennaio 2016; in data 11 ottobre 2017 il Comune concedeva un’ulteriore proroga con la stipula di una nuova convenzione integrativa (Rep. n. 38225).
Con il ricorso iscritto al n.R.G. 337/2021, proposto dinanzi al T.a.r. Umbria, l’appellante ha invocato: l’annullamento del permesso di costruire n. 72, rilasciato il 9 maggio 2019, per l’edificazione di un capannone a uso magazzino su lotto Paip assegnato nel 2010, nonché di autorizzazione SUAP, sconosciuta, rilasciata (a quanto risulta) nel 2013; nonché, per quanto occorre possa, della determinazione dirigenziale n. 184/2014 (ad oggi conosciuta solo per relationem), con cui sarebbero stati prorogati i termini per l’esecuzione dei lavori, c) nonché della deliberazione di GM 283 dell’11.11.2017, con cui sono stati prorogati i termini di scadenza ed attuazione della convenzione di cessione PAIP, e dell’eventuale diniego all’istanza di assegnazione del lotto PAIP attualmente in carico a MIP srl, ove non ancora comunicato; la declaratoria, previo accertamento, della intervenuta decadenza di MIP s.r.l. dalle convenzioni da questa sottoscritte con il Comune di Terni (rep n. 37522/2011 e rp 38225/2017) e/o comunque l’accertamento dell’obbligo del Comune di Terni di dichiarare detta decadenza, di cui agli artt. 6 e 7 delle convenzioni stesse; la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni che la colpevole inerzia del Comune di Terni ed il suo inadempimento agli obblighi assunti in convenzione ha cagionato a Contessa Trasporti.
Il T.a.r. competente, con la sentenza n. 966/2021 pubblicata il 22/12/2021, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, in quanto l’interesse vantato dalla ricorrente in qualità di operatore confinante al lotto in contestazione, ma estraneo alla graduatoria riferita a detto lotto, va considerato alla stregua di un interesse di “mero fatto”.
Avverso tale pronuncia è insorta la Contessa autotrasporti s.r.l., con atto di appello notificato in data 20.01.2022, depositato il 27.01.22, a mezzo del quale ha censurato la sentenza del T.a.r. riproponendo il motivo di appello non accolto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 703/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.