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Improcedibilità del ricorso di Mitrangolo Ecologia S.r.l. per carenza di interesse


Pubblicato il: 2/18/2025

Nel contenzioso, Mitrangolo Ecologia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Mastrolia; la Provincia di Taranto è difesa dall'avvocato Cesare Semeraro.

La società Mitrangolo Ecologia S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. 95 del 19 gennaio 2022, resa tra le parti, concernente un provvedimento di rigetto di istanza di autorizzazione unica ambientale e contestuale divieto di prosecuzione dell’attività di gestione delle acque reflue.

Con il ricorso iscritto al n.R.G. 109/2020, proposto dinanzi al T.a.r. Puglia-Lecce, l’appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di A.U.A. emesso dalla Provincia di Taranto.

Il T.a.r. competente, con la sentenza n.95/2022, pubblicata il 19/01/2022, ha rigettato il ricorso perché reputato infondato, in quanto la Provincia di Taranto ha adottato l’unico provvedimento che avrebbe potuto emettere, ovvero il diniego di rinnovo e di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non potendo certamente la Provincia pronunciarsi su accorgimenti di tipo conformativo giammai proposti dalla ricorrente.

Avverso tale pronuncia è insorta la Mitrangolo Ecologia s.r.l., con atto di appello notificato in data 27.01.2022 e depositato il 27.01.22, a mezzo del quale ha censurato la sentenza del T.a.r. con tre distinti motivi di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 700/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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