Accolto il ricorso di Siram S.p.A. per l'adeguamento dei prezzi unitari
Pubblicato il: 2/18/2025
Nel contenzioso, Siram S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Fiammetta Fusco; ASL Roma 2 è difesa dall'avvocato Nicola Marcone.
La società Siram S.p.a., aggiudicataria di uno dei lotti della gara indetta dalla Regione Lazio con bando pubblicato in data 12 aprile 2014, ha stipulato con le ASL Roma 2 e Roma 6 il contratto avente ad oggetto il “Multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, di durata novennale con decorrenza dal 15 novembre 2016 e scadenza al 15 novembre 2025.
La società Siram S.p.a. ha chiesto l’annullamento delle note reg. 1644410959551 del 9 febbraio 2022 e reg. 1646823039968 del 9 marzo 2022, con cui ha trasmesso gli indici per la revisione dei prezzi relativi all’anno 2022 e al conguaglio canoni dell’anno 2021 e ha eccepito la propria incompetenza a gestire gli impatti degli interventi governativi di mitigazione dei prezzi del gas ed energia elettrica nell’ambito della revisione dei corrispettivi contrattuali, trattandosi a suo dire di materia rientrante nelle competenze della singola ASL sottoscrittrice del contratto.
Con il ricorso definito con la sentenza qui impugnata, Siram ha chiesto l’annullamento delle predette note oltre che dell’art. 10 (revisione prezzi) del capitolato tecnico di appalto, deducendo in particolare la violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, nonché degli articoli 1339 e 1419 del cod. civ., in quanto la Regione, facendo applicazione del detto art. 10, le avrebbe ingiustamente negato il diritto all’effettivo adeguamento dei corrispettivi contrattuali alla variazione dei costi dei fattori produttivi, senza procedere alla etero-integrazione di detta clausola negoziale con le prescrizioni di cui all’art. 115 del d.lgs. n.163/2006.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente al secondo motivo e lo respinge per il resto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo.