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Il CdS si pronuncia sul ricorso della Regione Lazio contro Saccir S.p.A.


Pubblicato il: 2/19/2025

Nel contenzioso, Saccir S.p.A. è affiancata dall'avvocato Valentino Vulpetti; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Fiammetta Fusco.

La società S.a.c.c.i.r. S.p.A. si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo con la società Cogeco7 S.r.l., il sesto dei sette lotti della gara indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento del multiservizio tecnologico, comprensivo della fornitura dei vettori energetici, relativo agli immobili in proprietà o nella disponibilità di una serie di aziende ospedaliere poi confluite nella ASL RM 1.

In data 10 gennaio 2017, le parti hanno stipulato il relativo contratto rep. n. 36/2017 con decorrenza dal 1° marzo 2017 e durata di 9 anni.

Nel corso dell’anno 2021 i prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica hanno subìto un significativo incremento indotto dalla improvvisa crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime, attenuato da misure calmieratrici (si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 3, d.l. n. 99/2021, all’art. 5bis, d.l. n. 73/2021 e all’art. 1, d.l. n. 130/2021) non fruibili tuttavia dagli operatori economici attivi (come la Saccir) su mercati diversi da quello domestico.

Con il ricorso definito con la sentenza qui impugnata, Saccir ha chiesto l’annullamento delle predette note oltre che dell’art. 10 (revisione prezzi) del capitolato tecnico di appalto, deducendo in particolare la violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, nonché degli articoli 1339 e 1419 del cod. civ., in quanto la Regione, facendo applicazione del detto art. 10, le avrebbe ingiustamente negato il diritto all’effettivo adeguamento dei corrispettivi contrattuali alla variazione dei costi dei fattori produttivi, senza procedere alla etero-integrazione di detta clausola negoziale con le prescrizioni di cui all’art. 115 del d.lgs. n.163/2006.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: accoglie l’appello incidentale limitatamente al secondo motivo e lo respinge per il resto; accoglie l’appello principale limitatamente al secondo motivo (in relazione ai profili esaminati nel paragrafo 13) e lo respinge per il resto; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo; compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.