Consorzio di Bonifica Valle del Liri vince il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato
Pubblicato il: 2/19/2025
Nel contenzioso, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri è rappresentato e assistito dall'avvocato Alessandro D'Ambrosio; Consorzio Iricav Uno, rappresentato e affiancato dagli avvocati Giuseppe Giuffré, Gianluca Parente e Maurizio Iacono Quarantino; Icla Costruzioni Generali S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Linguiti; Alstom Ferroviaria S.p.a., rappresentata e assistita dall'avvocato Sergio Massimiliano Sambri; Consorzio Saturno, rappresentato e affiancato dagli avvocati Andrea D’Angelo e Luca Vianello; Holding Ingegneria Usa Corp., rappresentata e difesa dall'avvocato Nello De Ponte; Generali Italia S.p.a., rappresentata e assistita dall'avvocato Matteo Mungari; Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Mungari; Unipol Assicurazioni S.p.a., Ina Assitalia Spa, Unipol Gruppo Finanziario Spa, Hdi Assicurazioni Spa, Zurich Insurance Company Sa, Intercantieri Vittadello Spa, Probi S.r.l., Assicurazioni Generali Spa, non costituiti in giudizio; Allianz S.p.A., rappresentata e affiancata dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti e Carlo Francesco Galantini; Lloyd'S Insurance Company S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Monda; Unipolsai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e assistita dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti, Carlo Francesco Galantini e Matteo Mungari; Vianini Lavori S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sorrentino; Rfi-Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e affiancata dagli avvocati Vittorio Cappuccilli e Diego Corapi.
Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 332/2022.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” (di seguito ancche solo Consorzio) ha chiesto il risarcimento dei danni per gli apparati di telecontrollo e telecomando degli impianti irrigui consortili denominati “Destra Fiume Gari”.
Con sentenza n. 332/2022 il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso con la motivazione che di seguito si riporta: “Ritenute fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Consorzio Iricav Uno e da Icla Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione; Ritenuta, in particolare fondata, l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente consorzio di bonifica, in ordine alla richiesta risarcitoria per presunti danni subiti da beni di cui non è proprietario né possessore; Rilevato che la riassunzione del ricorso a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la competenza giurisdizionale de Giudice amministrativo (sent. n. 458/2007), non è avvenuta nel termine trimestrale dalla comunicazione della sentenza; Ritenuti prescritti i pretesi diritti risarcitori, giacché gli eventi affermati come nocivi sono anteriori a ottobre 1997; Rilevato che tra Icla e il consorzio di bonifica ricorrente è intervenuta, con atto del 5.2.1999, transazione con riconoscimento d’indennizzo accettato a soddisfacimento di ogni pretesa risarcitoria; Rilevato che i vizi dedotti non sono stati denunciati dal consorzio ricorrente entro i due anni dalla scoperta, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 1667 cod. civ., Ritenuto di assorbire le altre pregiudiziali sollevate e le deduzioni di merito; Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del processo, in considerazione della complessità e della peculiarità della vicenda;”.
Di tale sentenza, il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle censure così rubricate: “1 - Error in procedendo - Nullità della sentenza –– Violazione art. 132 cpc, 118 disp. att. cpc, 88 lett. d cpa – Violazione diritto alla difesa - Motivazione omessa e apparente; 2 – Error in procedendo - Nullità della sentenza –– Omessa indicazione delle parti – Violazione art. 132 n. 2 cpc e 8 lett. b cpa; 3 – Error in procedendo - Nullità della sentenza –– Violazione art. 269 cpc e 49 cpa - Omessa motivazione – Violazione diritto alla difesa – Mancanza del contraddittorio; 4 - Error in iudicando – Ritenuto difetto di legittimazione attiva del ricorrente – Insussistenza -– Erroneità della sentenza - Violazione artt. 99 e 100 cpa e art. 1218 e segg. c.c. – Motivazione inesistente, incomprensibile, illogica, insufficiente, errata; 5 - Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Ritenuta estinzione del giudizio definito con sentenza TAR Lazio 623/2011 - Insussistenza –– Violazione artt. 41, 360, 362, 392, 393 cpc – Motivazione inesistente, incomprensibile, illogica, insufficiente, errata; 6 - Error in iudicando – Erroneità della sentenza - Ritenuta prescrizione del diritto azionato – Insussistenza –Violazione artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2946, 2947 c.c. – Motivazione inesistente, incomprensibile, illogica, insufficiente, errata; 7 – Error in iudicando - Erroneità della sentenza - Ritenuta estinzione del diritto per intervenuta transazione – Insussistenza –– violazione artt. 1965 c.c. e segg. - motivazione inesistente, incomprensibile, illogica, insufficiente, errata; 8 – Error in iudicando - Erroneità della sentenza – Ritenuta decadenza del diritto al risarcimento dei danni ex artt. 1667 c.c. – Insussistenza –– Motivazione, omessa, insufficiente, illogica, travisata, errata; 9 – Error in iudicando – Erroneità della sentenza - Fondatezza della domanda -– motivazione omessa, insufficiente, illogica, incongruente, errata”.
Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Consorzio Iricav Uno, Unipolsai Assicurazioni S.p.a., Holding Ingegneria Usa Corp., Allianz S.p.a., ICLA Costruzioni Generali S.p.a., Consorzio Saturno per la realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario ad alta velocità/alta capacità, Generali Italia S.p.a., Vianini Lavori S.p.a., Lloyd’s Insurance Company S.A., R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Generali Italia S.p.A., Alstom Ferroviaria S.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, dispone la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Spese compensate.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Giuseppe Giuffrè - Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati
Maurizio Iacono Quarantino - Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati
Gianluca Parente - Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati
Andrea D'Angelo - Carbone D'Angelo Studio Legale
Matteo Mungari - Cavaliere-Mungari
Vittorio Cappuccilli - Corapi Studio Legale
Diego Corapi - Corapi Studio Legale
Alessandro D'Ambrosio - D'Ambrosio Alessandro
Giuseppe Maria Monda - D'Aponte Monda Studio Legale Associato
Carlo Francesco Galantini - Galantini & Partners
Sergio Massimiliano Sambri - Grimaldi Alliance
Alberto Linguiti - Linguiti Alberto
Domenico Sorrentino - Sorrentino Domenico Studio
Luca Vianello - Vianello Luca