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Accolto il ricorso del Consorzio LGA Service per l'affidamento dei servizi di movimentazione e custodia di beni materiali


Pubblicato il: 2/19/2025

Nel contenzioso, il Consorzio LGA Service è affiancato dagli avvocati Alessio Tuccini e Claudia Simonetti; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è assistita dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari; il Consorzio Acotras Soc. Coop. è difeso dall'avvocato Giovanni Pesce.

Con bando pubblicato sulla Guue il 2 giugno 2023, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi di movimentazione e custodia di beni materiali, di cui risultava aggiudicatario il Consorzio Acotras soc. coop.

Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso il Consorzio LGA Service, secondo classificato in graduatoria, il quale deduceva sostanzialmente, da un lato, il difetto e la mancata comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale dell’aggiudicatario in ordine alle richieste certificazioni del sistema di gestione della qualità e misure di gestione ambientale, dall’altro, l’insostenibilità economica dell’offerta, specie in relazione al costo della manodopera sotto vari profili, contestando anche la sua modifica in sede di giustificativi.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Cassa Depositi e Prestiti e del Consorzio Acotras respingeva il ricorso, ritenendo, in sintesi, che: il Consorzio Acotras aveva debitamente dimostrato con la documentazione prodotta in gara il possesso del contestato requisito tecnico-professionale; alcuna modifica del costo della manodopera il Consorzio Acotras aveva operato in sede di giustificativi; erroneamente il ricorrente calcolava il “monte ore lavorate”, indebitamente sommandovi quelle per sostituzione; parimenti infondata era la doglianza incentrata sulla pretesa che il controinteressato applicasse il CCNL del gestore uscente a tutti i lavoratori, quando ciò non era previsto dalla lex specialis e il CCNL applicato ai lavoratori diversi da quelli acquisiti dal precedente gestore era ben coerente con la tipologia di prestazione; non significative, quandanche fondate, erano le deduzioni inerenti all’erroneo inquadramento del personale; non fondata era anche la censura relativa all’erroneità della stima del tasso di assenteismo, espressa sulla base dei dati storici aziendali e inserendo fra i costi della commessa anche quelli di quattro unità di personale aggiuntive, deputate a far fronte alle sostituzioni; non rilevava di per sé la esigua entità dell’utile al fine di dimostrare l’insostenibilità dell’offerta; conclusivamente, non emergevano elementi tali da dimostrare profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella valutazione di congruità dell’offerta espressa dalla stazione appaltante.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio LGA Service deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 95 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016; anomalia dell’offerta; grave sottostima dei costi di manodopera e violazione dei contratti collettivi nazionali, nonché del principio di equivalenza delle tutele dei CCNL; eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’aggiudicazione, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.