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Rigettato il ricorso di Fastweb relativo alla procedura per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale


Pubblicato il: 2/20/2025

Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dagli avvocati Elisabetta Pistis e Fabio Elefante.

Fastweb S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 08892/2024.

Con sentenza n. 9210 del 2023, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’aggiudicazione al RTI Tim S.p.a., Leonardo S.p.a., CDP Equity S.p.a. e Sogei S.p.a. della convenzione del 24 agosto 2022, relativa al contratto di partenariato pubblico privato per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, è avvenuta in violazione delle regole che reggono le procedure ad evidenza pubblica e si è risolta nell’affidamento senza gara di una concessione di rilevante valore economico, finanziata con fondi PNRR. Di qui il riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente in favore di FASTWEB, attesa l’impossibilità di accordare il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 48 del DL n. 77 del 2021. La quantificazione del danno era poi rimessa nuovamente al TAR che, sul punto, aveva disposto apposita verificazione.

A seguito di tale pronuncia Fastweb S.p.a., con nota in data 30 novembre 2023, ha comunque invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, a valutare le ipotesi di subentro o aggiudicazione della concessione a favore del RTI costituito da Fastweb ed Aruba.

L’amministrazione, con nota del 19 dicembre 2023, ha rigettato la domanda, “anche alla luce dei pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato e dalla Struttura di Missione PNRR, richiesti ed acquisiti con il preciso intento di sondare i profili giuridici e le conseguenti determinazioni da assumere in esito al predetto contenzioso”.

Fastweb S.p.a., al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, ha presentato istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ai pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato e dalla Struttura di Missione PNRR, richiamati a fondamento del rigetto della domanda di subentro.

Con il provvedimento del 19 gennaio 2024, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rigettato l’istanza di accesso agli atti, ritenendo che non sussiste un interesse qualificato all’accesso (atteso che il subentro o l’aggiudicazione sarebbero preclusi dalla sentenza del Consiglio di Stato) e che i pareri richiesti sono esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e c) DPCM n. 200/1996, trattandosi nella sostanza di pareri legali resi in relazione ad un contenzioso in essere o comunque potenziale.

Fastweb S.p.a. impugnava il provvedimento di diniego di accesso davanti al TAR Lazio che riconosceva il diritto di accesso al solo parere della struttura di missione ma non anche a quello della Avvocatura dello Stato in quanto riconducibile ad attività di tutela legale e quindi contenente strategia di carattere processuale, come tale sottratto quindi all’accesso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.