Improcedibilità dell'appello di Getec Italia S.p.A. per carenza di interesse
Pubblicato il: 2/20/2025
Nella vertenza, la società Getec Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mauro Pisapia e Giulio Enrico Sironi.
La società Getec Italia S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. per l’Abruzzo ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso proposto dal controinteressato Consorzio CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, annullando la determinazione dirigenziale n. 1393 del 29 marzo 2024, recante la conferma della proroga tecnica del contratto attuativo stipulato con Getec per l’erogazione del servizio integrato energia in base alla Convenzione SIE3.
L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata: per violazione dell’art. 32 c.p.a. e per errore di diritto nell’interpretazione della ratio e delle regole in materia di ricorso cumulativo; per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.; per erronea declaratoria del difetto di interesse in relazione all’eccezione relativa all’inammissibilità della domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n.1393/2024; per illogicità nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1393/2024.
Il Comune resistente il controinteressato Consorzio Cns, benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.