Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Irricevibilità dell'appello di Orgoglio Cultura S.C.A.R.L. e Sofein S.p.A. contro Consip S.p.A.


Pubblicato il: 2/20/2025

Nel contenzioso, Orgoglio Cultura e Sofein S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Laura Pergolizzi e Giuseppe Gitto.

Orgoglio Cultura s.c.a r.l. ha presentato - quale consorzio ordinario di concorrenti costituito ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) d.lgs. n.163/2006 - domanda di partecipazione per i lotti 1, 5, 7, 9 della gara, indetta da Consip s.p.a. (d’ora innanzi “Consip) nel 2015 “per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.Lgs n. 42/2004 - ID 1561, suddivisa in 9 lotti geografici” (c.d. “gara FM Musei”), collocandosi al primo posto nelle graduatorie di tutti tali lotti, come da relativa comunicazione del Presidente dalla Commissione giudicatrice del 12 aprile 2019, prot. n. 14530/2019.

Successivamente Consip, con nota prot. n. 30630/2020 del 20 luglio 2020, all’esito di apposito contraddittorio, ha escluso Orgoglio dalla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, in ragione: a) del provvedimento sanzionatorio n. 278646 del 17 aprile 2019 emesso dall’A.G.C.M. a carico di GI One s.p.a. (nel prosieguo GI One), subentrata medio tempore alle socie Exitone s.p.a. e Gestione Integrata s.r.l.; b) di condotte a rilevanza penale coinvolgenti alcuni esponenti di tali società; c) della risoluzione della c.d. “Convenzione Consip SIC 3” per gravi inadempimenti della medesima GI One.

Con nota prot. n. 31814/2020 del 28 luglio 2020 Consip ha quindi escusso le cauzioni provvisorie prestate da Orgoglio per l’importo complessivo di euro 2.340.000,00, per mancato possesso del requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. f) e per mancata stipula delle Convenzioni per fatto del concorrente, in ossequio a quanto previsto al § 2, lett. g) del Disciplinare di gara, ma né il garante, né la debitrice principale provvedevano al pagamento.

Orgoglio e GI One (oggi Sofein s.p.a.) hanno impugnato tali provvedimenti innanzi al Tar Lazio, che lo ha respinto con sentenza n. 10562/2020, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 388/2023.

Consip, con nota del 17 marzo 2023, ha dunque reiterato la richiesta di escussione delle cauzioni provvisorie, a fronte della quale l’odierna appellante e Sofein, con istanza del 30 marzo 2023, hanno manifestato l’esigenza di sottoporre a riesame le motivazioni assunte a fondamento dei provvedimenti adottati.

Orgoglio e Sofein, nell’evidenziare come tale istanza di riesame fosse rimasta del tutto priva di riscontro, hanno proposto nuovo ricorso innanzi al TAR Lazio, affinché venisse accertata l’illegittimità del silenzio serbato da Consip, ravvisando “un caso di autotutela doverosa … per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia … in quanto la questione esaminata – in ossequio ai principi della più recente giurisprudenza - presenta tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di annullamento in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall'amministrazione … in ragione del venir meno di tutti presupposti necessari ai fini della configurazione della fattispecie escludente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163/2006”.

Le ricorrenti, ribadendo le medesime argomentazioni già espresse nell’istanza di cui si lamenta l’omessa considerazione, hanno dunque chiesto dichiararsi: “... l'obbligo della P.A. di provvedere favorevolmente sull'istanza del 30 marzo 2023 delle ricorrenti e ad adottare i provvedimenti conseguenti”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese di lite.