Respinto il ricorso di SIS Segnaletica Industriale Stradale per la concessione del servizio di gestione di 750 stalli di sosta a pagamento senza custodia
Pubblicato il: 2/20/2025
Nel contenzioso, SIS Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gabriele Bricchi ed Ermanno Vaglio; Unione dei Comuni Alta Gallura è assistita dall'avvocato Pietro Corda; Idealparking S.r.l.s. è difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Nicola Melis e Stefano Ballero.
La S.I.S.-Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 20 febbraio 2024, n. 115 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale n. 311 in data 12 luglio 2023 con cui l’Unione dei Comuni della “Alta Gallura” ha aggiudicato alla Idealparking s.r.l.s. “la concessione del servizio di gestione di 750 stalli di sosta a pagamento senza custodia e monitoraggio infopark e infomobilità in Comune di Trinità D’Agultu e Vignola per il triennio 2023/2025”.
La società appellante, facente parte del gruppo Interparking, ed operativa da più di quaranta anni nel settore della gestione delle aree di sosta a pagamento in tante città italiane, ha partecipato alla procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016. A tale gara hanno partecipato due operatori economici, la S.I.S. appunto, e la Idealparking s.r.l.s.
Con il ricorso in primo grado la S.I.S. s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione in favore della società Idealparking, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, oltre che della lex specialis (contestando la validità del contratto di avvalimento stipulato tra la aggiudicataria e la K-City s.r.l.), nonché per erronea attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicataria.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che il contratto di avvalimento (insieme operativo e di garanzia), in relazione alla natura evidentemente non complessa della prestazione dovuta, sia valido, tanto in relazione al suo contenuto, quanto in relazione alla dichiarazione di impegno (seppure non disgiunta dal contratto) dell’ausiliata verso la stazione appaltante; ha altresì escluso l’erronea attribuzione del punteggio tecnico.
Con il ricorso in appello la S.I.S. s.r.l. ha sostanzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, incentrate sulla violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 (e dell’art. 11 del disciplinare di gara), nonché sull’erronea attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.