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Respinto il ricorso di Ricreativo B S.p.A. contro il Comune di Parma


Pubblicato il: 2/21/2025

Nel contenzioso, Ricreativo B S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Parma è difeso dall'avvocato Roberto Bonatti; Regione Emilia Romagna è assistita dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; Club Mary Poppins S.R.L. è rappresentata dall'avvocato Francesco Salvarani.

La società Ricreativo B S.p.A. conduce, nel Comune di Parma, via Nuvolari n. 44/A, una sala scommesse esistente da oltre venti anni in forza di titoli abilitativi rilasciati dalle competenti Amministrazioni.

La Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 831/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 68/2019, ha definito le modalità attuative dell’art. 6, comma 2-bis della l.r. n. 5/2013 in materia di prevenzione e contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.

Il Comune di Parma ha attuato la normativa regionale con deliberazione di Giunta n. 435/2017 e con successiva deliberazione di Giunta n. 181/2018, mediante le quali ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili e l’elenco degli esercizi di gioco lecito soggetti al processo di delocalizzazione forzata.

Avverso tali atti e provvedimenti, l’odierna appellante ha proposto ricorso al T.a.r. Parma, successivamente integrato da sette atti di motivi aggiunti aventi ad oggetto istanze di proroga richieste a vario titolo, nel tempo, dapprima negate e poi via via concesse, sino all’ordine definitivo di cessazione dell’attività di gioco lecito impartito con ordinanza del 25 ottobre 2022 impugnata con il settimo atto di motivi aggiunti.

Con sentenza n. 332 del 21 novembre 2023 il T.a.r. ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza ha interposto appello la Ricreativo s.p.a. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite.