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Respinto il ricorso di E-Distribuzione nel contenzioso contro ARPae Emilia Romagna


Pubblicato il: 2/21/2025

Nella vertenza, E-Distribuzione S.p.A. è affiancata dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli: ARPAE Emilia Romagna è assistita dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato.

E-Distribuzione Spa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale del 11 gennaio 2021, con la quale l'Agenzia regionale prevenzione ambiente e energia dell'Emilia Romagna ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica a 15 kV in cavo aereo 3x35+50Y per collegamento con il Rifugio Monte Penna nel Comune di Bedonia e del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza espresso in data 8 gennaio 2021.

La società appellante in data 18 dicembre 2019, presentava istanza di autorizzatone ex L. n. 10/1993, per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 15 Kv in cavo aereo per l’alimentazione del Rifugio Penna. ARPAE, con nota del 10 dicembre 2020, indiceva una nuova conferenza dei servizi semplificata nella quale, acquisiti i pareri favorevoli della AUSL di Parma, dell’Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile e del Comune di Bedonia, nonché, il diniego di autorizzazione paesaggistica espresso dalla Soprintendenza, ritenuto prevalente, emanava il provvedimento impugnato.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza le valutazioni poste alla base del diniego impugnato consente un sindacato giurisdizionale unicamente in presenza di evidenti profili di illogicità e incongruità suscettibili di palesare, ancorché in via sintomatica, un distorto esercizio del potere decisionale dell’Amministrazione.

La struttura da servire, inoltre, ha altri impianti e quindi la nuova linea non è indispensabile e l’interesse all’allaccio non può prevalere sulle esigenze di tutela di un’area naturale di particolare pregio; la scelta operata è stata frutto di un’approfondita istruttoria nella quale si è tenuto conto anche delle osservazioni della società.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rifondere all’Arpae le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura.