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Respinto il ricorso di Apple Distribution International Limited contro AGCM


Pubblicato il: 2/21/2025

Nel contenzioso, Apple Distribution International Limited è affiancata dagli avvocati Luigi Cascone, Nico Moravia, Salvatore Orlando, Luisa Torchia, Gian Luca Zampa, Andrea Marega e Alessandro Di Giò.

Con provvedimento del 7 settembre 2021 n. 29819 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la vessatorietà di talune clausole predisposte da Apple Distribution International Limited e contenute nelle condizioni generali del contratto relativo al servizio iCloud, offerto (in versione gratuita nei limiti di capacità di archiviazione di 5GB a tutti gli utenti registrati e disponibile anche a pagamento per coloro che intendano acquistare capacità di archiviazione aggiuntiva) per consentire di archiviare contenuti personali (come contatti, calendari, foto, note, promemoria, documenti, dati delle app ed e-mail) sui server della predetta società e di accedere ad essi da tutti i dispositivi compatibili in loro dotazione (smartphone, computer, ecc.).

Nel dettaglio, l’Autorità ha ritenuto che siano idonee a creare uno squilibrio tra i diritti delle controparti contrattuali le clausole del contratto iCloud relative al diritto di Apple di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del servizio; al servizio di back up; alle limitazioni di responsabilità e le esclusioni di garanzia contrattuali.

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2021 e depositato lo stesso giorno, Apple ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento il suddetto provvedimento.

Con ricorso notificato il 27 febbraio 2023 e depositato il 14 marzo 2023, Apple ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna, l’appellante Apple Distribution International Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).