Respinto il ricorso di E-Building S.r.l. per l'annullamento degli atti relativi alla voltura della licenza provvisoria e definitiva per l'esercizio dell'attività relativa all'impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 2/22/2025
Nel contenzioso, E-Building S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nicola Massafra e Luigi Annunziata; Master S.r.l. è assistita dall'avvocato Francesco Saverio Marini.
Con l’appello proposto la società agricola E-Building S.r.l. (già E-Building s.p.a., di seguito anche solo E-Building) ha impugnato, domandandone la riforma, la sentenza n. 10434/2023 del T.a.r. del Lazio che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti con cui l’Ufficio Dogane di Frosinone ha rilasciato in favore della società Master s.r.l. la voltura della licenza provvisoria precedentemente intestata alla ricorrente e in seguito la licenza definitiva prot. n. 2012 del 10 dicembre 2012 per l'esercizio dell'attività relativa all'impianto fotovoltaico sito in Cervaro (FR) località Collecedro s.n.c., di P=917,28KWP (atti di cui la ricorrente assumeva di aver avuto contezza solo a seguito di istanza di accesso riscontrata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’11 luglio 2014), nonché avverso ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente (ivi incluse la lettera Enel di attivazione della domanda di concessione e la lettera di trasmissione dell’impugnata licenza definitiva).
La sentenza appellata, pronunciata nella resistenza dell’Agenzia e della società controinteressata, rilevato che la modifica soggettiva era giustificata con riferimento all’atto notarile del 3 novembre 2011 mediante il quale la ricorrente cedeva il ramo d’azienda costituito dall’impianto alla Master, ha ritenuto sostanzialmente che il ricorso proposto avverso gli atti impugnati non potesse trovare accoglimento in quanto dalla documentazione versata in giudizio si evinceva che “la società E-Building non può configurarsi quale Soggetto Responsabile in quanto non ha né la proprietà, né la disponibilità dei terreni sui quali è ubicato l’impianto”, dei quali risulta essere invece proprietaria la Master, che è altresì titolare della connessa convenzione per il pagamento della tariffa incentivante.
Di tali statuizioni di rigetto, come detto, la società ricorrente in primo grado invoca l’integrale riforma, affidando l’appello a due motivi di censura mediante i quali lamenta: “1. Insufficiente e contraddittoria motivazione; Violazione e/o erronea applicazione della legge; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Error in iudicando e procedendo. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità della sentenza impugnata - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504/1995 e del D.P.R. n. 445/2000 e dei principi generali in tema di voltura delle autorizzazione e concessioni relative allo svolgimento di attività incidenti sull'interesse pubblico; Violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle norme e dei principi generali in tema di partecipazione procedimentale; Eccesso di potere per errore nei presupposti, per vizio del procedimento, per difetto di istruttoria, per manifesta illogicità, per palese incongruenza, per evidente contraddittorietà e per difetto di motivazione. 2. Error in iudicando e procedendo. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità della sentenza impugnata - Insufficiente e contraddittoria motivazione; Violazione e/o erronea applicazione della legge; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.”
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante E-Building società agricola S.r.l., già E-Building s.p.a., alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Frosinone e di Master S.r.l., che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri e accessori se per legge dovuti.