Rigettato il ricorso di Snie Service per l'accesso alle tariffe incentivanti per l'energia rinnovabile
Pubblicato il: 2/22/2025
Nel contenzioso, Snie Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Vitale; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Carlo Malinconico e Antonio Pugliese.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la s.r.l. Idroelettrica del Carpino ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio i seguenti provvedimenti: la nota prot. P20150087878 del 23.11.2015, con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. ha disposto il recupero della “somma di euro 448.368,28 a titolo di rivalutazione ISTAT, al lordo dell’eventuale ritenuta di acconto dal 3 giugno 2008 (data di decorrenza della convenzione) al 31 dicembre 2014”; la nota prot. P20150017034 in data 11.3.2015, con cui il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento relativo al “ripristino della tariffa incentivante originaria […] e alla quantificazione delle somme dovute per gli effetti della sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9”; l’art. 4 d.m. 6.2.2006, nella parte in cui è stata disposta l’interpretazione autentica, con effetto retroattivo, dell’art. 6, co. 6, d.m. 28.7.2005.
Con il medesimo ricorso è stato anche chiesta la condanna del GSE al risarcimento dei danni.
Il GSE ha resistito al ricorso dinanzi al T.a.r., al pari dei Ministeri convenuti.
Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni: l’esclusione dell’adeguamento ISTAT della tariffa incentivante di cui al d.m. 28.7.2005 è stata giudicata legittima sia dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia da numerosi arresti del medesimo T.a.r. (cfr. sentenze nn. 1242 e 1261 del 24 gennaio 2017; n. 7293 del 22 giugno 2017; n. 12881 e 12882 del 2 dicembre 2020, n. 9370 del 17 agosto 2021) dai quali non vi era ragione per discostarsi; il GSE non ha esercitato nella specie alcuna discrezionalità, essendosi limitato ad applicare la disciplina di riferimento alla luce del ricordato indirizzo dell’Adunanza Plenaria; le maggiori somme erogate dal GSE integrano altrettante obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ), così che neppure è ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 2934 e 2948 cc. sulla prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, trattandosi piuttosto di ripetizione di indebito oggettivo prescrivibile nell’ordinario termine decennale.
Avverso tale decisione la società Snie Service s.r.l. (già Idroelettrica del Carpino s.r.l.) ha proposto il presente gravame, affidandolo all’articolato motivo che può essere riassunto nei termini seguenti: error in iudicando - violazione e falsa applicazione dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento - eccesso di potere - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del giusto procedimento - ingiustizia manifesta - violazione degli artt. 3 e 41 Cost. irragionevolezza, sproporzione e violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.