Rigettato il ricorso di Salumificio Dodaro per l'accesso alle tariffe incentivanti
Pubblicato il: 2/22/2025
Nel contenzioso, Salumificio Dodaro S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Crisafulli e Teodora Marocco; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la s.r.l. Idroelettrica del Carpino ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio la nota del Gestore dei Servizi Energetici (d’ora in poi GSE), prot. GSE/p20150087695 del 20.11.2015, avente a oggetto l’esclusione della rivalutazione Istat 2005 dal riconoscimento della tariffa incentivante (in forza di quanto deciso dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4.5.2012), nonché l’attivazione del recupero delle maggiori somme erogate, con riferimento all’impianto fotovoltaico denominato Dodaro di potenza pari a 264,48 kw ubicato in via strada prov.le 19 km. 217+400 Comune di Spezzano Albanese - convenzione n. C02C04233106 -.
Con il medesimo ricorso è stato anche chiesta la condanna del GSE al risarcimento dei danni.
Avverso tale provvedimento la ricorrente articolava quattro motivi di diritto: nullità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 21 septies della legge 241/1990, elusione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1435/2008, inerente l’annullamento dell’art. 8 del D.M. 6.2.2006; violazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990 e lesione del principio di affidamento e certezza del diritto; violazione dei termini del procedimento ex lege 241/1990, art. 6; violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per essere viziata la motivazione del provvedimento.
Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato la domanda sulla base delle considerazioni che possono essere compendiate nei termini seguenti: l’esclusione dell’adeguamento ISTAT della tariffa incentivante di cui al d.m. 6.2.2006 è stata giudicata legittima sia dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia da numerosi arresti del medesimo T.a.r. (cfr. sentenze nn. 1242 e 1261 del 24 gennaio 2017; n. 7293 del 22 giugno 2017; n. 12881 e 12882 del 2 dicembre 2020, n. 9370 del 17 agosto 2021) dai quali non vi era ragione per discostarsi.
Avverso tale decisione la società Salumificio Dodaro s.p.a. ha proposto il presente gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.