Accolto il ricorso di Wind Tre per l'installazione di un impianto di telefonia mobile nel centro storico di Parma
Pubblicato il: 2/22/2025
Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Parma è assistito dall'avvocato Anna Rossi.
La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado verteva su tre provvedimenti del Comune di Parma: un primo provvedimento, prot. n. 24383 e datato 8 febbraio 2022, di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Wind Tre s.p.a. in relazione all’adeguamento tecnologico dell’impianto sito in Parma, alla via Goito n. 9; diniego opposto, come si vedrà, in ragione dell’asserito contrasto dell’intervento con l’art. 3, comma 3, allegato R8 del RUE (regolamento urbanistico edilizio); la citata disposizione regolamentare, applicata con il medesimo provvedimento, ossia l’art. 3, comma 3, all. R8 RUE nella parte in cui consentiva le riconfigurazioni degli impianti in centro storico solo a condizione che l’intervento comportasse documentabile e significativa riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione preesistente; il provvedimento prot. n. 5995 del 30 marzo 2022 con il quale, in ragione del diniego di autorizzazione paesaggistica, era inibito l’intervento di adeguamento tecnologico oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai sensi dell’art. 87-bis d. lgs. n. 259 del 2003 (recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»).
Il diniego di autorizzazione paesaggistica pronunciato dal Comune di Parma in relazione al richiesto «adeguamento tecnologico» dell’esistente impianto di via Goito n. 9 si compendiava nella seguente affermazione: «il progetto comporta un fisiologico aumento delle volumetrie e che pertanto permane il contrasto con l’articolo 3 comma 3 dell’allegato R8 del RUE vigente che prevede che l’operazione di riconfigurazione delle installazioni esistenti in centro storico “comporti documentabile e significativa riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione quo ante”». Con il procedente preavviso di rigetto trasmesso a Wind Tre s.p.a. in data 17 gennaio 2022, il Comune aveva evidenziato che «la soluzione progettuale presenta un impianto più alto e di dimensioni maggiori rispetto alla situazione esistente; […] l’intervento è in contrasto con l’articolo 3 comma 3 dell’allegato R8 del RUE vigente che richiede una significativa riduzione dell’impatto visivo» rispetto alla situazione esistente.
Avverso detti provvedimenti Wind Tre s.p.a deduceva censure di seguito – in via di estrema sintesi – riportate: la disciplina regolamentare posta a base del diniego di autorizzazione paesaggistica sarebbe stata in contrasto con le previsioni primarie. Nel prevedere la possibilità di adeguamento degli impianti in centro storico limitata a interventi con «riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione quo ante» (art. 3, comma 3), il regolamento avrebbe posto un divieto generalizzato di allocazione degli impianti non consentito dall’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione e annulla i provvedimenti impugnati. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Parma.