Accolto il ricorso di General Enterprise per l'appalto di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sassano
Pubblicato il: 2/24/2025
Nel contenzioso, General Enterprise S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria e Valentina Brancaccio; Sergema SCS è assistita dagli avvocati Orazio Abbamonte e Nicola Senatore.
Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, la Sergema, società cooperativa sociale, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’atto di comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto, ex art. 76 d.lgs. n. 50/2016 - relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di “raccolta di spazzamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di Sassano e servizi accessori” - attraverso cui il Comune di Sassano comunicava che, con determina CUC n. 33 R.G., del 26 gennaio 2023 e con successiva presa d’atto n. 19 R.G. del 1 febbraio 2023, la stazione appaltante aveva approvato gli esiti delle procedure in esame, ed aveva individuato, come miglior offerente, la General Enterprise.
Con il primo motivo del ricorso di primo grado, la Sergema Società Cooperativa ha lamentato l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria General Enterprise, in quanto questa avrebbe giustificato il minor costo della manodopera allegando di poter usufruire del credito d’imposta per la “Formazione 4.0”.
Con il secondo motivo del ricorso di primo grado, la Sergema ha lamentato che la General Enterprise, per giustificare l’abbattimento del costo della manodopera, avrebbe utilizzato la riduzione del tasso medio per la prevenzione ex art. 23 del decreto interministeriale del 27.2.2019, disciplinante le modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi.
Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, la Sergema ha lamentato l’inadeguatezza del fondo di riserva dei lavoratori.
Con il quarto motivo del ricorso di primo grado, la Sergema ha lamentato la mancata esclusione di General Enterprise s.r.l.., la quale avrebbe omesso informazioni dovute o reso false dichiarazioni in sede di domanda di partecipazione.
Il T.a.r, con ordinanza 24 marzo 2023, n. 145, ha respinto la domanda cautelare e ha disposto una verificazione affidata all’Ispettorato del lavoro.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado: - respinge il ricorso di primo grado; - compensa tra le parti integralmente le spese del doppio grado di giudizio.