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Accolto il ricorso di Eni S.p.A. per l'annullamento dell'ordinanza di diffida


Pubblicato il: 2/24/2025

Nel contenzioso, Eni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Grassi e Francesco Grassi; la Provincia di Potenza è assistita dall'avvocato Emanuela Luglio.

L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza di diffida n. prot. 20339 del 21 giugno 2021, emessa ex art. 244, co. 2, del d.lgs. 152/2006 dalla Provincia di Potenza a carico di ENI s.p.a. in relazione al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nei terreni e nelle acque sotterranee site presso il pozzo “Pergola 1” in agro del Comune di Marsico Nuovo e da ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.

Tale provvedimento è stato impugnato da ENI s.p.a. con ricorso e con motivi aggiunti (successivi all’esercizio del diritto di accesso) dinanzi al T.a.r. per la Basilicata sulla base di numerose censure tra le quali: violazione e falsa applicazione dell’art. 244 e dell’art. 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, del d.m. 1° marzo 2019, n. 46, della nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. prot. 1495 del 23 gennaio 2018 e dell’art.7 e degli artt. 1, 3 3 ss. della l. 3 agosto 1990, n. 241, degli artt. 26 e 30 della l.r. Basilicata 16 novembre 2018, n. 35, mancata attivazione del necessario contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e della contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Con la sentenza n. 538 del 18 luglio 2022 il T.a.r. per la Basilicata ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti proposti da ENI s.p.a., condannando quest’ultima alla rifusione delle spese nei confronti della Provincia di Potenza e disponendo la compensazione nei confronti delle altre parti.

L’ENI s.p.a. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a dieci motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’ordinanza della Provincia di Potenza del 21 giugno 2021.