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Accolto il ricorso di Acquedotto Pugliese S.p.A. per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato


Pubblicato il: 2/24/2025

Nel contenzioso, Acquedotto Pugliese S.p.A. è affiancata dagli avvocati Simone Cadeddu, Nicola Ceraolo e Massimo Gentile.

Oggetto del giudizio sono: a) la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA o Autorità) n. 917/2017/IDR, recante la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e il relativo allegato A; b) la delibera ARERA n. 183/2022/R/IDR, avente ad oggetto l’ “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018 – 2019. Risultati finali” e i relativi allegati A e B.

Con delibera n. 917/2017 l’Autorità ha definito i livelli minimi e gli obiettivi di qualità tecnica di tutti i servizi che compongono il servizio idrico integrato, introducendo un meccanismo di incentivazione, articolato in premi e penalità, quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate da gestori in ciascuno dei due anni precedenti (art. 25).

Con delibera 183/2022/R/idr, l’Autorità ha, infine, approvato i risultati finali della prima applicazione del meccanismo incentivante RQTI per le annualità 2018-2019.

AQP ha partecipato al meccanismo in questione per le seguenti gestioni: a) gestione ATO Puglia, in cui l’ente di governo dell’ambito è l’Autorità idrica Pugliese; b) gestione ATO Calore Irpino, in cui l’ente di governo dell’ambito è l’Ente idrico Campano.

Con riguardo alla gestione sub a)- a cui AQP ha partecipato per i macro indicatori M1 (Perdite idriche) e M3 (Qualità dell’acqua erogata)- l’appellante è stata collocata, sulla base dei valori del 2016, nella classe di partenza D per l’indicatore M1 (la penultima), avente un obiettivo minimo di miglioramento annuo del 5% (le successive classi hanno obiettivi del 4% e 2%).

Con riguardo alla gestione sub b), è mancato l’invio dei dati relativi all’anno base (2016), sicché, con delibera n. 183/2022/R/idr, l’Autorità ha incluso la gestione ATO Calore Irpino tra i casi di esclusione/mancata applicazione del meccanismo incentivante, inserendola nella tav. 2 dell’allegato A (“Mancato invio dei dati dell’anno base nell’ambito del MTI-2 Aggiornamento”).

Con ricorso di primo grado AQP impugnava la delibera n. 917/2017, lamentando, in sintesi, che gli obiettivi del macro-indicatore M1 sarebbero praticamente irraggiungibili, già in assoluto, oltre che sproporzionati e discriminatori, non tenendo conto delle diverse situazioni di partenza.

Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, con sentenza n 160 del 16 gennaio 2023: dichiarava parzialmente inammissibile il ricorso per motivi aggiunti con riguardo alla gestione ATO Calore Irpino in quanto non notificato ad alcuno dei gestori controinteressati, individuati nell’allegato B della delibera impugnata; respingeva i rimanenti motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, rilevando, in sintesi, che gli obiettivi posti dalla RQTI non sono oggettivamente irraggiungibili, come emerge dalla relazione annuale ARERA del 2021 e dalla tavola 1 dell’allegato B alla gravata delibera n. 183/2022/R/IDR, nella quale sono riportati gli esiti in termini di raggiungimento o meno dell’obiettivo posto per ciascuna gestione.

AQP ha interposto appello, notificato in data 14 aprile 2023, articolando quattro autonomi motivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo di primo grado. Respinge per il resto. Spese del doppio grado compensate.