Inammissibile il ricorso di Associazione Nazionale Energia del Vento contro la Provincia di Foggia
Pubblicato il: 2/24/2025
Nel contenzioso, Associazione Nazionale Energia del Vento è affiancata dagli avvocati Massimo Ragazzo, Franco Gaetano Scoca e Pier Luigi Pellegrino; Provincia di Foggia è difesa dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola.
Le società ricorrenti, attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno presentato ricorso per l’ottemperanza alla sentenza 4 novembre 2022 n. 9697 (all. 1), pronunciata dal Consiglio di Stato, sez. VII e per la “declaratoria di nullità e/o inefficacia, ex art. 114, comma 4, lett. b) e c) c.p.a., di tutti gli atti - nessuno escluso o eccettuato - adottati dalla Provincia di Foggia in palese violazione o elusione della predetta sentenza n. 9697/ 2022 e, specificatamente: - la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Foggia n. 18 del 29/06/2023 e relativo allegato B; - la deliberazione presidenziale n. 98 del 29.06.2023; - la deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 171 del 20/10/2023 e il relativo allegato B; - la nota della Provincia di Foggia di “Chiarimenti in ordine al rispetto del principio di invarianza del gettito, di cui al comma 817 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, del 23 aprile 2024, a firma della Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Foggia, dott.ssa Rosa Lombardi, e dell’allegato “prospetto modifica tariffe canone unico patrimoniale ai fini dell’invarianza di gettito”; - ove occorra, la nota della Provincia di Foggia n. 23193 del 3 maggio 2024; - ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o, comunque, collegato, anche se non conosciuto.
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile, oltre che infondato.
Con detto ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9697 del 2022.
Parte ricorrente muove infatti, al fine di sostenere l’inottemperanza alla sentenza e la nullità degli atti impugnati, dall’interpretazione resa nella suddetta pronuncia del portato normativo del comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 1997, in combinato disposto con l’art. 5 comma 14 quinquies lett. b del d.l. n. 146 del 2021, come inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, al fine di giustificare la decisione assunta. Senonché, per regola generale del sistema processuale italiano, l’interpretazione resa dal giudice per definire una controversia non vincola il giudice di una successiva causa, che debba interpretare la stessa legge per scrutinare un altro atto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto. Spese del giudizio compensate.