Respinto il ricorso di Villaggio Amico S.r.l. per la remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza Covid-19
Pubblicato il: 2/24/2025
Nel contenzioso, Villaggio Amico S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Perfetti; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Marinella Orlandi.
Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità delle deliberazioni emanate dalla Regione Lombardia per regolamentare il regime di remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza Covid-19.
Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello la Villaggio Amico S.r.l., azienda operante nel settore socio-assistenziale e dell’assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti con posti letto solo in parte contrattualizzati e in prevalenza solo accreditati, ha chiesto l’annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3782, recante «Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza Covid-19», adottata nella seduta del 3 novembre 2020, pubblicata sul B.U.R.L., S.O., n. 46 del 10.10.2020; del relativo Allegato 2, recante «Aggiornamento DGR 3529/2020 nel merito della tariffa Covid positivi»; ove occorrer possa, della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3529, del 5 agosto 2020, recante «Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica», pubblicata sul B.U.R.L., S.O., n. 34 del 20.08.2020; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque collegato.
Con appello notificato il 19 dicembre 2022 e depositato il 28 dicembre successivo, la Villaggio Amico ha chiesto la riforma della indicata sentenza del Tar n. 1148/2022, che ha in parte dichiarato irricevibile ed in parte infondato il ricorso, deducendo che: già dai primi mesi della pandemia, al fine di attuare i piani di incremento della disponibilità di posti letto in terapia intensiva e nei reparti di pneumologia, in forza dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2020, n. 27, il legislatore nazionale ha autorizzato le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali alla stipulazione di contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6758/2022), come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del doppio grado compensate.