Respinto il ricorso di Programmi Sanitari Integrati S.r.l. per l'autorizzazione all'importazione parallela di medicinali
Pubblicato il: 2/25/2025
Nel contenzioso, Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è affiancata dall'avvocato Riccardo Valle.
Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui impugnata, la società Programmi Sanitari Integrati S.r.L. (d’ora innanzi PSI), odierna parte appellante, ha agito onde ottenere la condanna dell’AIFA al risarcimento dei danni asseritamente arrecatile dai provvedimenti annullati all’esito del precedente e distinto ricorso iscritto al r.g.n. 13757/2015, definito dal TAR Lazio con la sentenza di accoglimento n. 2739 del 2017, passata in giudicato.
In quest’ultimo giudizio la società PSI aveva contestato gli esiti del procedimento mediante il quale l’AIFA aveva inteso assoggettarla - con riferimento a sette medicinali della cui autorizzazione alla importazione parallela (AIP) la stessa PSI era titolare - alla manovra di risparmio prevista dall’art. 11, comma 1, D.L. 158/2012 e, stante il mancato raggiungimento dell’accordo sulla rinegoziazione del prezzo, aveva poi proceduto alla riclassificazione delle menzionate specialità medicinali in classe C, con conseguente loro esclusione dalla lista di trasparenza.
Con la pronuncia qui impugnata n. 12488 del 2022, il TAR ha respinto la domanda risarcitoria rilevando l’assenza nella condotta esaminata dell’elemento soggettivo della colpevolezza, stante la presenza nell’art. 11 comma 1, del D.L. n. 158/2012 di aporie lessicali che ne rendono incerta l’interpretazione, e quindi concludendo nel senso che “l'adozione e l'esecuzione degli atti annullati non è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, ma è stata la conseguenza di una interpretazione errata di una norma formulata in modo ambiguo e poco chiaro”.
L’appello è affidato a due motivi di censura.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate.