Il TAR Friuli Venezia Giulia si pronuncia sugli adempimenti di bilancio degli Enti Locali
Pubblicato il: 2/18/2025
Nel contenzioso, il Comune di Tarcento è affiancato dall'avvocato Luca De Pauli dello studio Ponti DePauli Partners di Udine.
In una significativa propria decisione, il TAR FVG ha fatto chiarezza sugli adempimenti di bilancio dei Comuni e sui diritti dei consiglieri comunali di minoranza nella elaborazione dei documenti di programmazione e di contabilità (TAR FVG, 28.1.2025, n. 57).
Nel caso specifico era accaduto che nella stessa seduta di consiglio comunale venisse discusso tanto il Documento Unico di Programmazione (precedentemente predisposto dalla Giunta) che il bilancio di previsione; alcuni consiglieri di minoranza avevano in particolare lamentato la lesione alle proprie prerogative, ritenendo che fossero necessarie due distinte sedute, da dedicarsi separatamente ai due adempimenti, onde consentire a tutti una effettiva partecipazione alla elaborazione degli indirizzi strategici, da porre poi a base del bilancio di previsione.
L’avv. Luca De Pauli, dello studio Ponti DePauli Partners di Udine, ha patrocinato il Comune di Tarcento, vedendosi all’esito del giudizio riconosciute le buone ragioni di chi aveva diretto la seduta consiliare (Sindaco e Segretario comunale in primis): “rileva il Collegio come, in assenza di una previsione che imponga l’approvazione del DUP in una apposita e separata seduta consiliare, distanziata temporalmente da quella concernente l’approvazione del bilancio di previsione, a pena di illegittimità del bilancio stesso, il Comune resistente abbia fatto buon governo della pertinente disciplina normativa”.
In tal modo, ha ulteriormente evidenziato il TAR FVG, “si evita di focalizzarsi su aspetti che, esaurendosi in un dato cronologico di per sé formale, si prestano ad aggravare le incombenze procedurali a carico del Consiglio comunale senza alcuna garanzia di reale utilità rispetto alla ratio di assicurare una conseguenzialità logica nel processo di approvazione del D.U.P. e, a seguire, del bilancio”.
La decisione del TAR triestino con questa recente pronuncia pare dunque avere definitivamente superato la diversa impostazione, propria di alcune decisioni di altri Tribunali amministrativi, alla quale i ricorrenti si erano a suo tempo riferiti.