Rigettato il ricorso di La Fulvia Immobiliare S.p.A. per l'annullamento dell'intimazione di pagamento
Pubblicato il: 2/25/2025
Nel contenzioso, La Fulvia Immobiliare S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Botasso.
Con ricorso del 2021 (n.r.g. 2347/2021) la società La Fulvia Immobiliare S.p.A. aveva impugnato dinanzi al TAR per la Lombardia, domandandone l’annullamento, l’intimazione di pagamento n. 068 2021 90092074 44/000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 14 dicembre 2021, chiedendo il pagamento della somma di Euro 2.026.005,43 per prelievi supplementari di latte (relativo alle campagne lattiere degli anni 2000/2001 e 2003/2004), interessi, anche di mora, e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n. 3002015000008622000 del 2015, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati: “I. Prescrizione del credito. II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020. III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020. IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020. V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.”
Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha in parte dichiarato il ricorso inammissibile ed in parte lo ha respinto.
Con ricorso notificato il 22 maggio 2023 e depositato il 14 giugno 2023 La Fulvia Immobiliare S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alle spese di lite in favore alle parti appellate, che vengono liquidate in rispettivamente 4.000 Euro (quattromila/00), oltre oneri accessori di legge, se dovuti.