Rigettato il ricorso di Grafiche Antiga per l'accesso alle tariffe incentivanti
Pubblicato il: 2/25/2025
Nel contenzioso, Grafiche Antiga S.p.A. è affiancata dall'avvocato Rizzardo Del Giudice; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese.
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta di annullamento dei seguenti atti: i provvedimenti GSE s.p.a. nn. P20170095415 e P20170095420 del 12 dicembre 2017, aventi ad oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (II “Conto Energia”); gli atti tutti presupposti, connessi e conseguenti, in particolare, delle comunicazioni GSE dell’11 luglio 2017 n. P20170053769 e n. P20170053805, aventi ad oggetto le contestazioni poi recepite nei provvedimenti di decadenza ed altresì delle comunicazioni datate 24 gennaio 2018 con le quali è stato comunicato il codice PIN onde consentire a Grafiche Antiga s.p.a. l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al III “Conto Energia” (ed in subordine al IV “Conto Energia”), ove dovessero ritenersi confermative dei provvedimenti 12 dicembre 2017; la “procedura” operativa per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici adottata da GSE e pubblicata nel sito della stessa il 12 novembre 2010, in attuazione della Legge n. 129/2010.
In sede di ricorso al T.a.r. per il Lazio, la società Grafiche Antiga s.p.a. (di seguito, anche solo Antiga o società), nell’impugnare i provvedimenti di decadenza dal regime incentivante di cui al DM 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia), relativi alle due sezioni dell’impianto fotovoltaico sito in Crocetta del Montello (TV), di titolarità della stessa, in punto di fatto ha esposto che l’impianto in questione è articolato in due sezioni, individuate con le sigle “sezione 01” e “sezione 02”, di potenza pari rispettivamente a 434,65 kW e a 133,83 kW, per “potenza di picco” complessiva di 568,49 kWp e una produzione lorda media annua di 615.000 kWh.
Con il ricorso giurisdizionale, la società ha articolato due motivi di censura, anche sulla base delle risultanze di una perizia tecnica redatta da un tecnico dalla stessa incaricato nel giugno 2018, deducendo in particolare: con il primo motivo (rubricato “Violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 1-septies Legge 13 agosto 2010 n. 129, in relazione (e come integrato) dal d.m. 19 febbraio 2007 recante i criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare in attuazione dell’art. 7 d.l. n. 387/2003; violazione e falsa applicazione della “procedura operativa” adottata dal GSE il 12 novembre 2010 in applicazione del sopra citato art. 1septies legge 13 agosto 2010 n. 129; eccesso di potere per travisamento; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà grave e manifesta”), che la normativa di settore, a proposito del regime probatorio inerente alla dimostrazione dell’avvenuto completamento dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010, si fonderebbe sull’asseverazione del tecnico abilitato, senza alcuna fede privilegiata per i rilievi fotografici, la cui allegazione sarebbe altresì meramente facoltativa; nella specie, invece, il GSE avrebbe escluso ogni rilievo all’asseverazione prodotta, privilegiando il confronto tra due fotografie, delle quali, una non riconducibile al momento in cui i lavori di installazione dell’impianto furono completati, perché erroneamente caricata, l’altra raffigurante una situazione per nulla incompatibile con il completamento dell’impianto alla data normativamente prescritta, in quanto riferita non all’interruttore generale, bensì ad un dispositivo accessorio di motorizzazione dell’interruttore; secondo la perizia tecnica di parte, l’interruttore generale del quadro si troverebbe in posizione arretrata rispetto a detto dispositivo, pertanto l’interruttore non sarebbe immediatamente visibile; quanto ai cavi di stringa, la perizia dimostrerebbe che i cavi non presenti nella fotografia del dicembre 2010 costituirebbero semplicemente dei “cavi di segnale” relativi al sistema di supervisione e monitoraggio dell’impianto, non necessari al suo completamento; mentre i cavi di stringa, apparentemente non visibili nella stessa fotografia, sarebbero stati invece già presenti, solamente provenienti dall’alto anziché dal basso.
Con il secondo motivo (rubricato “Violazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 1 septies legge n. 129/2010 in relazione alle previsioni di cui al d.m. 19 febbraio 2007; violazione dei principi di cooperazione, giusto procedimento e di rispetto del contradditorio nell’ambito dei procedimenti di verificazione; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa con riferimento ai precetti di cui all’art. 97 della Costituzione ed agli artt. 1, 3 e segg. legge n. 241/1990 s.m.i.; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta”), si lamenta che il GSE ha effettuato il sopralluogo solo a distanza di molti anni, in spregio non solo alla previsione normativa dell’immediata e sollecita procedura di controllo, ma anche al doveroso affidamento del privato sull’operato della p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese del grado compensate.