Respinto il ricorso di Medway Italia per l'ammissione ai contributi per il trasporto ferroviario delle merci
Pubblicato il: 2/26/2025
Nel contenzioso, Medway Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Mozzati e Giorgio Cosulich; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero; RAM - Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, Le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A. è difesa dall'avvocato Claudio Guccione.
Medway Italia s.r.l. ha interposto appello avverso sentenza del Tar per il Lazio, sez. IV, 20 novembre 2023, n. 17297 che ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Capo Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del 28 aprile 2023, prot. n. 2530, con il quale era stata rigettata la domanda presentata dalla ricorrente per l’ammissione ai contributi previsti, per l’annualità 2022, a sostegno del trasporto ferroviario delle merci ai sensi del decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2020 n. 566, nonché avverso i relativi atti ivi compresa la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il provvedimento di rigetto è motivato in relazione al “mancato rispetto dei termini previsti all’art. 2, comma 2 del D.I. 9 dicembre 2020 n. 566 in quanto la richiesta di riconoscimento dei contributi è stata presentata, tramite l’invio di PEC del giorno 17 marzo 2023, anziché entro il termine del 1° marzo 2023 come previsto dal decreto in oggetto specificato”.
Con un primo ordine di motivi la parte ricorrente lamentava in prime cure che: l’atto in questa sede impugnato si basa su un presupposto erroneo, dal momento che non v’è alcuna norma di livello primario o secondario che individui come perentorio il termine di che trattasi; il procedimento di ammissione al contributo avrebbe carattere non competitivo e non comparativo e ciò costituirebbe una conferma della natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze per ottenere il contributo de quo; ulteriore indice del carattere non perentorio del termine in questione deriverebbe dal generale favor che l’Unione Europea riserva alle procedure di assegnazione dei contributi e alla loro percezione da parte dei beneficiari, di cui il Ministero non avrebbe tenuto conto nella motivazione del diniego; in ogni caso, la tardiva presentazione dell’istanza sarebbe stata determinata da fatti non imputabili alla ricorrente, bensì dal ritardo con cui il Gestore Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. aveva trasmesso la rendicontazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del decreto, da allegare alla domanda.
Il primo giudice, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha ritenuto di non dovere integrare il contraddittorio, avuto riguardo all’infondatezza del ricorso, in ragion del rilievo che il carattere di perentorietà del termine si evincerebbe dall’art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 566 del 2020 laddove prevede che “I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo all’effettuazione dei servizi, presentano al Ministero … richiesta di riconoscimento di contributi …”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.