Respinto il ricorso di Network Contacts per l'affidamento dei servizi di contact center
Pubblicato il: 2/26/2025
Nel contenzioso, Network Contacts S.r.l. è affiancata dagli avvocati Domenico Colella e Giuseppe Consoli; Trenitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli; Konecta Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi.
Il RTI con mandataria la Network Contacts s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 11 marzo 2024, n. 4822 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, che ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la delibera direttoriale in data 28 marzo 2023 con cui Trenitalia s.p.a. ha aggiudicato al RTI “Comdata-TIM” la procedura negoziata finalizzata all’affidamento in appalto dei “servizi di contact center”.
Si tratta dell’appalto del “servizio operatori” (comprensivo dei servizi di chiamate inbound e outbound, call-me-back, chat, back-office social) concernente altresì l’implementazione e gestione della piattaforma di contatto e supporto del servizio, per la durata di trentasei mesi, con opzione di proroga per altri ventiquattro.
Esperita la fase della prequalifica, hanno risposto alla lettera di invito tre operatori che hanno presentato sul “portale acquisti online Trenitalia” le offerte : il RTI Comdata s.p.a.-TIM s.p.a., il RTI Network Contact s.r.l. con Gruppo Distribuzione s.p.a. e Netith Care s.r.l., nonché la System House s.r.l.
All’esito della gara il raggruppamento Comdata ha conseguito 89,931 punti, il raggruppamento Network Contact 84,136 punti e la System House 84,079 punti. In data 18 maggio 2023 è stato stipulato il contratto con il RTI Comdata, in corso di esecuzione dall’1 luglio 2023.
Con il ricorso in primo grado la Network Contacts s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione, nonché gli atti e verbali presupposti, deducendo : a) la violazione dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’assunto che il raggruppamento primo graduato non sarebbe di tipo orizzontale, unica tipologia ammessa a partecipare dalla lex specialis, bensì di tipo verticale (o al più misto), atteso che le società costituende il raggruppamento si distinguerebbero nell’esecuzione delle loro prestazioni; b) la violazione dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 in ragione dell’incongruità dell’offerta aggiudicataria, con particolare riguardo al costo della manodopera indicato dal raggruppamento primo graduato, pari ad euro 14.089.682,00, notevolmente inferiore ai costi stimati da Trenitalia nella lettera invito (pari ad euro 16.988.940,99); c) la violazione dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella prospettiva della incompetenza della commissione giudicatrice ad effettuare la valutazione di anomalia dell’offerta, tale attività spettando alla stazione appaltante, e in particolare al Rup.
La sentenza appellata, disattesa la preliminare eccezione di irricevibilità, ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso; in particolare, ha rilevato che entrambi i componenti del raggruppamento erano in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari all’esecuzione dell’appalto nelle sue varie articolazioni, con la conseguenza che può ritenersi integrato il raggruppamento orizzontale, in ragione dell’identità di competenze delle imprese raggruppate, non rilevando in senso contrario il riparto interno di attività. Quanto all’incongruità dell’offerta aggiudicataria, la sentenza ha rilevato che non risultano superate le soglie di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche con specifico riguardo al costo della manodopera. Ha poi affermato la competenza della commissione giudicatrice anche alla verifica di anomalia, in coerenza con quanto previsto dalla delibera di nomina della commissione stessa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.