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Il CdS si pronuncia sul ricorso avanzato dall’Autorità di regolazione dei trasporti


Pubblicato il: 2/26/2025

Nel contenzioso, le società Captrain Italia, Rail Cargo Carrier Italy s.r.l., Fuorimuro Inpresa Ferroviaria s.r.l., Inrail s.p.a., SBB Cargo Italia S.r.l., Oceanogate Italia s.p.a., GTS Rail s.p.a., Adriafer s.r.l. con socio unico, DB Cargo Italia s.r.l., Sangritana s.p.a. sono affiancate dall'avvocato Massimo Giordano; Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è assistita dall'avvocato Alfonso Celotto.

Il contenzioso riguarda un ricorso presentato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) contro diverse società ferroviarie, tra cui Captrain Italia e Rail Cargo Carrier Italy.

La questione centrale è la legittimità delle penali imposte alle imprese ferroviarie per il superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di confine, come stabilito nel "Prospetto informativo della rete 2024" (PIR 2024) e nel PIR 2023.

La ART aveva approvato delle indicazioni e prescrizioni che imponevano penali alle imprese ferroviarie responsabili di ritardi nelle stazioni di confine. Le società ferroviarie hanno contestato queste penali, sostenendo che ART aveva agito al di fuori dei suoi poteri e che le penali erano sproporzionate e non giustificate. In particolare, le società hanno argomentato che le penali imposte da ART si sovrapponevano a quelle già previste dal "Performance Regime" (PR), creando un doppio sistema di penalizzazioni per lo stesso fatto.

Il TAR del Piemonte aveva parzialmente accolto il ricorso delle società ferroviarie, annullando gli atti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione, e restituendo gli atti ad ART per un eventuale riesercizio del potere. ART ha quindi presentato appello contro questa decisione, sostenendo che le penali erano legittime e che il TAR aveva errato nel suo giudizio.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il primo motivo di appello di ART, confermando che il ricorso delle società ferroviarie era ammissibile. Tuttavia, ha ritenuto necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire se il sistema di penali previsto da ART fosse conforme alla direttiva europea 2012/34/UE. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se sia possibile cumulare più sistemi di penali per lo stesso fatto e se le penali debbano essere bilaterali, cioè applicabili sia alle imprese ferroviarie che al gestore dell'infrastruttura in caso di ritardi imputabili a quest'ultimo.

In sintesi, la vicenda legale ruota attorno alla legittimità delle penali imposte da ART alle imprese ferroviarie per i ritardi nelle stazioni di confine e alla necessità di coordinare tali penali con il sistema già esistente del Performance Regime, garantendo al contempo la neutralità economica e la proporzionalità delle misure adottate.