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Rigettati gli appelli dei Consorzi di Bonifica contro Webuild S.p.A.


Pubblicato il: 2/26/2025

Nel contenzioso, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino sono affiancati dall'avvocato Michelangelo Sirena; Webuild S.p.A. è assistita dagli avvocati Federico Cappella e Gregorio Critelli; Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino è difeso dall'avvocato Maria Antonietta D'Errico; Regione Calabria è rappresentata dall'avvocato Domenico Gullo.

Con gli appelli in epigrafe, il Consorzio di bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino (R.G. n. 4623/2024) e il Consorzio di bonifica integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino (R.G. n. 4674/2024) chiedono la riforma della sentenza del 20 febbraio 2023, n. 258 con la quale il T.a.r. per la Calabria ha accolto in parte il ricorso in riassunzione proposto da Astaldi s.p.a. (incorporante di Italstrade s.p.a., originaria aggiudicataria) per il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (cui sarebbero succeduti i due Consorzi appellanti); danni subiti per la mancata stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, indetto dal medesimo Consorzio, per la realizzazione della condotta di collegamento della diga sul Basso Esaro con la Traversa di Tarsia, 2° lotto, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 10.915.977,93.

Segnatamente, il primo giudice ha accolto la domanda risarcitoria nei limiti del danno emergente costituito dalle spese documentate e specificamente sostenute per partecipare alla gara e nelle spese sostenute in vista della stipulazione del contratto. Per la liquidazione del danno ha disposto, in applicazione dell'art. 34, comma 4, c.p.a., che i Consorzi proponessero alla ricorrente, dopo che questa avesse fornito la documentazione relativa ai pagamenti effettuati per la partecipazione alla gara e di quelli sostenuti in vista della stipula del contratto, la somma corrispondente al danno emergente liquidato.

Gli appelli principali sono affidati ai seguenti motivi: con il primo motivo, i Consorzi appellanti censurano la sentenza per non aver rilevato la carenza di legittimazione passiva del consorzio, posto che, dopo la liquidazione del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, la funzione liquidatoria dei rapporti pregressi sarebbe rimasta in capo al commissario liquidatore di tali enti, non risultando che detti rapporti siano stati trasferiti al nuovo ente o alla Regione Calabria. Il credito risarcitorio vantato e, soprattutto, il rapporto da cui lo stesso deriverebbe, non sarebbe stato oggetto di trasferimento ai tre neo costituiti consorzi (tra i quali i consorzi appellanti), come si evincerebbe in specie dai decreti del Presidente della Regione istitutivi dei tre consorzi e dal relativo verbale di trasferimento a ciascun neoistituito consorzio dei rapporti giuridici attivi e passivi al 31 dicembre 2009. Sarebbe errato quindi il riferimento effettuato dal primo giudice al detto verbale, nella parte in cui questo trasferisce ai due consorzi appellanti la progettazione della condotta di collegamento Basso Esaro - Tarsia, ad ogni evidenza coincidente con il progetto inerente al rapporto giuridico insorto con la ricorrente a seguito della delibera di aggiudicazione n. 121 del 22 giugno 1995. Secondo gli appellanti, a tutto voler concedere, il rapporto dedotto in giudizio da Astaldi S.p.a. afferisce alla realizzazione dell’opera e non alla progettazione.

Resiste in giudizio la Webuild S.p.a., quale successore a titolo particolare di Astaldi S.p.a., chiedendo che gli appelli principali siano rigettati e proponendo, altresì, appelli incidentali autonomi (art. 96, comma 3, c.p.a. e art. 333 c.p.c.), con i quali censura la sentenza per i seguenti profili: con il primo motivo di impugnazione incidentale, la Webuild deduce l’erroneità della sentenza per aver affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’agricoltura, ribadendo che il fallimento dell’iniziativa è imputabile anche al Ministero che, anzitutto, avrebbe tardato ad approvare il finanziamento, condizione realizzatasi solo con provvedimento n. 8407 del 10 ottobre 1995 (mentre la consegna dei lavori era prevista per il mese di agosto dello stesso anno); e, successivamente, tardivamente, avrebbe tentato di trasferire la titolarità della concessione alla Regione Calabria (con atto inefficace perché non registrato dalla Corte dei Conti).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, rigetta sia gli appelli principali sia gli appelli incidentali. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria. Condanna gli appellanti Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del Cosentino e Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellata Webuild S.p.a., liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) a carico di ciascuna appellante, oltre accessori di legge.