Accolto il ricorso di Macello di Parma S.r.l. per l'affidamento della concessione di gestione del macello comunale di Parma
Pubblicato il: 2/26/2025
Nel contenzioso, Macello di Parma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Lolli; il Comune di Parma è assistito dall'avvocato Carlo Masi; Bervini Primo S.r.l. è difesa dall'avvocato Massimo Rutigliano.
La Macello di Parma s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 7 maggio 2024, n. 104 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale in data 12 gennaio 2024 con cui il Comune di Parma ha aggiudicato alla Bervini Primo s.r.l. “la procedura comunitaria per l’affidamento della concessione di gestione del macello comunale di Parma compreso il servizio di macellazione per la durata di quindici anni”, nonché avverso gli atti di gara e la lex specialis, dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quello incidentale della aggiudicataria esperito nei confronti dell’ammissione alla gara della ricorrente principale.
La società appellante, facente parte del gruppo Cremonini, espone che prima della gara in esame, gestiva il macello sulla base di una concessione di bene pubblico (il fabbricato è di proprietà comunale); con gli atti impugnati il Comune ha istituito il servizio pubblico locale di macellazione.
Con il ricorso in primo grado la Macello di Parma s.r.l. ha dedotto molteplici vizi, sia di ordine formale (incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento; incompetenza dei componenti la commissione), che di ordine sostanziale (conflitto di interessi in capo all’aggiudicatario, punteggi attribuiti).
La controinteressata Bervini Primo s.r.l. ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara della società Macello di Parma, deducendo che doveva essere esclusa per difetto dei requisiti di partecipazione in ragione della nullità del contratto di avvalimento stipulato con la Inalca s.p.a., non sottoscritto dalla ricorrente principale e privo dell’indicazione del corrispettivo.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quello incidentale; in particolare ha respinto dapprima i motivi di incompetenza proposti in via subordinata e poi quelli di ordine sostanziale svolti in via principale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’appello principale, mentre respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione.