Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio tra Universal Marketing e Simest S.p.A.
Pubblicato il: 2/27/2025
Nella vertenza, Universal Marketing S.r.l. è affiancata dall'avvocato Enrico Mormino; Simest S.p.A. è assistita dall'avvocato Giorgio Fraccastoro.
Tra Universal Marketing e SIMEST è sorto un contenzioso a seguito dell’archiviazione della domanda di partecipazione di Universal Marketing alle misure di agevolazione e supporto ai processi di internalizzazione di cui alla delibera n. 3/394 del 26 novembre 2020, riconosciute da SIMEST in favore delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
Con la sentenza impugnata, l’adito TAR del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto da Universal Marketing, condannandola alla refusione delle spese di giudizio nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ha interposto appello Universal Marketing. Ha resistito SIMEST.
Con ordinanza interlocutoria n. 7654/2024, il Collegio ha disposto procedersi a chiarimenti sui fatti di causa, da rendersi a cura della Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – AEFI. All’incombente è stata data esecuzione con il deposito, in data 22 ottobre 2024, dei richiesti chiarimenti-
A seguito del suddetto deposito, in data 17 gennaio 2025, le parti hanno depositato una nota, sottoscritta da entrambe, in cui hanno dichiarato che le medesime “senza voler riconoscere alcuna avversa ragione, hanno instaurato vari contatti e sono giunte a una soluzione transattiva in ordine a tutte le questioni dedotte nei due giudizi, ivi comprese tutte le posizioni soggettive sottese alle rispettive pretese di cui al giudizio di primo grado RG n. 372/2023 e di secondo grado innanzi il Consiglio di Stato RG n. 9230/2023 (di seguito, complessivamente la “Controversia”); - Universal Marketing, pertanto, rinuncia al giudizio in oggetto, la cui udienza finale di trattazione è fissata per il giorno 21 gennaio 2025, concordando con Simest la rispettiva rinuncia alle spese di entrambi i gradi di giudizio; Tutto ciò premesso, Universal Marketing S.r.l. e SIMEST S.p.a., come rispettivamente rappresentata e difesa ut supra, DICHIARANO di rinunciare entrambe, per quanto di rispettiva competenza, al ricorso iscritto al R.G. n. 9230/2023, con compensazione totale delle spese di lite, ivi incluse quelle di primo grado come quantificate nel dispositivo della sentenza del TAR Lazio del 25 luglio 2023 n. 12632/2023, ed a ogni ulteriore pretesa, attuale e futura relativa alla Controversia”. 8.- Su tale premessa, il Collegio dà atto della manifestata rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., compensandone le spese con riferimento ad entrambi i gradi, su concorde volontà delle parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., compensandone le spese con riferimento ad entrambi i gradi, su concorde volontà delle parti