Accolto il ricorso di In.Pro.Mar. per l'annullamento della sanzione paesaggistica applicata alla cava di Orosei
Pubblicato il: 2/27/2025
Nella vertenza, In.Pro.Mar. - Industria Produzione Marmi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Daniela Piras e Sergio Segneri; la Regione Autonoma Sardegna è assistita dagli avvocati Roberto Murroni e Floriana Isola.
La società In.Pro.Mar. Industria Produzione Marmi S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 614 del 2022 del T.a.r. Sardegna, con cui sono stati respinti il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento, quanto al ricorso principale, della determinazione n. 7 del 5 febbraio 2015, con la quale il Responsabile della Struttura delegata all'esercizio delle funzioni paesaggistiche dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, nel riconoscere la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dalla In.Pro.Mar. S.r.l. nell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava posta nel territorio del Comune di Orosei, località Canale Longu, in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, ha determinato la sanzione di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 in euro 263.168,91, nonché, quanto ai motivi aggiunti, del verbale n. 13 della seduta del 22 luglio 2021 del Comitato tecnico istituzionale nella parte concernente la ridelimitazione dei confini del vincolo paesaggistico apposto con d.m. 25 gennaio 1968, oltre agli ulteriori atti meglio indicati nella sentenza impugnata.
La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda i provvedimenti e gli atti sopra indicati che si fondano sul presupposto che la società ricorrente e odierna appellante abbia esercitato per oltre quarant’anni l’attività estrattiva senza autorizzazione paesaggistica in una zona sottoposta a vincolo.
La In.Pro.Mar. S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione e non quindi in relazione all’accertamento di compatibilità paesaggistica. Con l’impugnata sentenza n. 614 del 2022, il T.a.r. Sardegna ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo infondata la tesi della ricorrente secondo cui le cave dovrebbero essere considerate paesaggisticamente autorizzate sin dal 1993 o, quanto meno, dal 2000, in ragione della deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2000, n. 32/25, che aveva approvato lo Studio di compatibilità paesistico ambientale predisposto dal Comune di Orosei, recante le misure necessarie per mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico dell’attività.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la In.Pro.Mar. S.r.l., formulando quattro distinti motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati, limitatamente alla determinazione della sanzione e dispone che l’amministrazione provveda alla rideterminazione della sanzione stessa secondo i criteri indicati in motivazione.