Respinto il ricorso di ComuniaItalia per l'affidamento del servizio di comunicazione massivo
Pubblicato il: 2/27/2025
Nel contenzioso, ComuniaItalia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Dati e Simone Leo; il Comune di Firenze è assistito dagli avvocati Antonella Pisapia, Chiara Canuti e Francesca Palagi; Regola S.r.l. è difesa dall'avvocato Stefano Cresta.
ComunicaItalia s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Toscana, sez. I, 16 aprile 2024, n. 446 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 116 c.p.a., proposto dalla medesima società, vertente sulla documentazione relativa ad un affidamento diretto.
Con nota prot. n. 186361 del 8.06.2023 il comune di Firenze, avviando un’indagine di mercato, ha richiesto a Regola s.r.l. la trasmissione di un preventivo per l’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 e s.m.i. di un servizio di comunicazione massivo, multicanale per comunicazioni di emergenza e informazioni di pubblica utilità (public warning) rivolte alla popolazione presente nell’area fiorentina.
La stessa richiesta (con protocollo n. 18635 del 8.06.2023) veniva trasmessa anche ad altro operatore, la Planetcall Direct S.r.l.
Con nota prot. 234878 del 18.07.2023 avente ad oggetto “Istanza di richiesta di informazioni e di accesso agli atti”, ComunicaItalia s.r.l., premettendo di essere venuta a conoscenza dell’indizione da parte del comune di Firenze di una procedura per l’affidamento diretto del servizio di allerta della popolazione, chiedeva conferma di tale circostanza e, in caso affermativo, di avere copia dei relativi atti.
Con nota prot. 259897 del 10/08/2023, ComunicaItalia s.r.l., al dichiarato fine di verificare la regolarità della procedura, trattandosi “(..) di servizi di primaria importanza [rectius per i quali] è interesse di ciascun ente pubblico avvalersi delle migliori offerte presenti sul mercato di riferimento” presentava una seconda istanza, con la quale chiedeva di avere copia di ulteriori documenti, non oggetto di pubblicazione sul profilo del committente.
Con nota prot. 284192 del 08/09/2023, il comune, dopo aver ripercorso il procedimento con il quale aveva accolto, seppure con oscuramenti, le precedenti istanze, riscontrava anche quest’ultima nota, rispondendo che non si ravvisavano in essa elementi per discostarsi da quanto già dedotto nella precedente risposta prot. 300616 del 22.09.2023, concludendo che “pertanto si conferma che questa Amministrazione ritiene di aver accolto l’istanza stessa rendendo disponibili i documenti richiesti nelle forme e modalità adeguate ai sensi del D.lgs. 33/2013, tenuto conto dei contrapposti interessi dell’istante e della controinteressata, e in carenza, da parte di ComunicaItalia s.r.l. dei presupposti che legittimerebbero il diritto di accesso documentale ex art. 22 della l. 241 del 1990 (ossia la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata)”
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del comune di Firenze e di Regola s.r.l., liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori, come per legge.