Respinto il ricorso di Revvity Italia per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi per esecuzione del Non Invasive Prenatal Test
Pubblicato il: 3/1/2025
Nel contenzioso, Revvity Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Rolando Pini; l'Azienda USL di Bologna è assistita dagli avvocati Arianna Cecutta e Katia Monti; Roche Diagnostics S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.
L’Azienda U.S.L. di Bologna ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura in “Service di sistema e materiale per esecuzione del Non Invasive Prenatal Test (NIPT) per la diagnosi di aneuploidie cromosomiche fetali T13, T18 e T21 per le esigenze della Regione Emilia Romagna presso il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) Ospedale Maggiore”, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 per quella economica.
Contro il provvedimento di aggiudicazione ha proposto ricorso al Tar di Bologna la Revvity Italia, sostenendo che la Commissione Giudicatrice avrebbe commesso errori nell’attribuzione dei punteggi tecnici ai due concorrenti, sia con riferimento ai criteri discrezionali, sia in relazione a quelli “tabellari”, che non implicavano valutazioni discrezionali, ma l’automatica attribuzione del punteggio previsto in presenza di una determinata caratteristica (cfr. Disciplinare, art 17.1 –“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”).
Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 475 del 2024), ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese di giudizio. In sostanza, secondo lo stesso Tribunale, le censure mosse dalla società Revvity avrebbero riguardato valutazioni discrezionali della Commissione.
Contro la suddetta decisione ha proposto appello la Revvity Italia, limitando il gravame all’aspetto relativo all’assenza nella fornitura di Roche del requisito indispensabile connesso alla “effettuazione del test a partire da >=10 settimana gestazionale” (dedotto in primo grado come primo profilo di censura nei motivi aggiunti).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 7369 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura complessiva di euro 3000,00(tremila/00) da ripartirsi in parti uguali per ciascuna delle parti costituite, oltre agli altri oneri previsti per legge.