Improcedibilità del ricorso di Casa Olearia Italiana e Ital Bi Oil
Pubblicato il: 3/1/2025
Nel contenzioso, Casa Olearia Italiana S.p.A. e Ital Bi Oil S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Vittorio Triggiani; Acquedotto Pugliese S.p.A. è assistita dagli avvocati Corrado Mastropierro, Maria Rosaria Mola e Pietro Giorgio Savino.
Le società Casa Olearia Italiana s.p.a. e Ital Bi Oil s.r.l. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dalle predette società per l’annullamento degli atti relativi all’autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
La società Casa Olearia Italiana s.p.a. gestisce un impianto di trattamento e di trasformazione di materie prime vegetali, ubicato nel territorio del Comune di Monopoli; il predetto impianto è dotato di un depuratore per il trattamento dei reflui industriali, con scarico nella rete fognaria del Comune di Monopoli, progettato e realizzato per assicurare il rispetto i limiti di cui alla Tabella n. 3 dell’Allegato n. 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (scarico in fogna) per le seguenti sostanze: SST, COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto, fosforo, grassi e oli animali e vegetali.
I reflui così depurati, scaricati nella pubblica fognatura del predetto Comune, vengono convogliati e trattati nel depuratore gestito dalla società Acquedotto Pugliese s.p.a. e, infine, recapitati nel mare Adriatico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n.3504/2023 R.G.), lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.