Il GSE chiede chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza alla sentenza Cons. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2131
Pubblicato il: 3/3/2025
Nel contenzioso, Gestore dei servizi energetici S.p.A. è affiancato dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo; Co2Save S.r.l. e Bibetech S.p.A. sono assistite dagli avvocati Paolo Neri e Federica Sgualdino.
Il GSE (Gestore dei servizi energetici s.p.a.) agisce ai sensi dell’art. 112, comma 5 del c.p.a, al fine di ottenere chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza Cons. Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2131, che ha accolto l’appello proposto dalle società Energia&Progetti s.r.l. (oggi divenuta CO2Save s.r.l.) e Bibetech s.p.a. avverso la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III-ter, 22 gennaio 2019, n. 846.
La vicenda può essere sintetizzata come segue: il 28 dicembre 2014 la Energia&Progetti ha presentato una PPPM (proposta di progetto e programma di misura) per un intervento di «sostituzione di apparati di illuminazione tradizionale con lampade a led» (c.d. “relamping”), da effettuarsi presso quattro punti vendita del gruppo “Sorelle Ramonda”.
In un primo momento il GSE ha riscontrato «la conformità del progetto al disposto normativo di cui al D.M. 28 dicembre 2012 e alle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii» (provvedimento prot. P20150061357 del 25 giugno 2015) e ha quindi approvato le RVC (richieste di verifica e certificazione) dei risparmi energetici conseguiti nell’annualità 2015/2016 (RVC n. 0344219098313R003_rev1 e n. 0344219098313R003_rev1-1#1_rev1).
Successivamente, con provvedimento prot. P20170081394 del 31 ottobre 2017, il GSE ha respinto la RVC n. 0344219098313R003_rev1-1#2, relativa ai risparmi energetici conseguiti dal progetto nell’annualità 2016/2017. La determinazione si fondava sul sopravvenuto riscontro della non conformità del progetto «alle previsioni normative previste dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, che limita, a partire dal 1° gennaio 2014, l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi ai progetti “ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”», avendo il GSE riscontrato che alcuni degli interventi erano stati ultimati e avevano iniziato a generare risparmi energetici prima del 28 dicembre 2014, data di presentazione della PPPM.
Il T.a.r. Lazio, con sentenza della sez. III-ter, 22 gennaio 2019, n. 846 ha respinto il ricorso proposto avverso il predetto provvedimento, aderendo alla tesi – fatta propria dal GSE nell’atto impugnato – secondo cui il momento di “realizzazione” del progetto (cui fa riferimento l’art. 6, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012, nel prevedere che “hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”) coinciderebbe con la data della sua “prima attivazione” (come definita dalle Linee guida di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas EEN 9/11), ossia quella in cui il progetto, che ha carattere unitario indipendentemente dalla sua complessità, ha iniziato a generare risparmi energetici. Detta soluzione interpretativa, secondo il T.a.r., sarebbe l’unica coerente con il c.d. “effetto di incentivazione”, volto a «stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell’aiuto».
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2131, oggetto della richiesta di chiarimenti di cui al presente giudizio, ha riformato la sentenza di prime cure, annullando il provvedimento di diniego del GSE.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), rende alle parti i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese del presente giudizio.