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Il Tribunale di Udine rigetta il ricorso di una sigla sindacale contro Caffaro Industrie S.p.A.


Pubblicato il: 2/25/2025

Nel contenzioso, Caffaro Industrie S.p.A. è affiancata dallo Studio Legale Compagnone con gli avvocati Daniele Compagnone, Paolo Penza e Nicola Galluzzi.

Importante la pronuncia ottenuta nell’ambito di una vertenza che contrapponeva Caffaro Industrie S.p.A., grande azienda del territorio, storicamente operativa nel comparto chimico, e un’organizzazione sindacale poco conosciuta a livello nazionale.

La sigla, nello specifico, lamentava di essere stata esclusa dalle procedure di informazione e consultazione prodromiche all’avvio di alcuni ammortizzatori sociali, ritenendo di averne diritto per legge, alla luce della (dichiarata) maggiore rappresentatività nella realtà aziendale.

L’azienda si è prontamente difesa nel merito, sostenendo di avere in una prima fase comunicato al sindacato di voler attivare tale misura e di essersi resa disponibile ad un primo confronto sul punto.

Ha tuttavia, soprattutto, evidenziato un problema di fondo: la sigla, pur autodichiarandosi estesa sul territorio nazionale, non aveva fornito alcuna prova di avere proprie articolazioni su tale scala, né di avere vertenze in corso al di fuori della regione e del milanese.

Il Tribunale di Udine ha accolto integralmente le ragioni dell’impresa, rigettando dunque il ricorso del sindacato per difetto di legittimazione attiva.

La corte ha sottolineato come non vi sia alcuna prova del carattere nazionale dell’organizzazione e che la stessa appaia come un sindacato di categoria eminentemente di tipo locale, operativo (al più) nella Provincia di Udine, ma non altrove. Le stesse pronunce prodotte dalla sigla per comprovare le proprie dimensioni nazionali dimostrano proprio il contrario, trattandosi tutte di sentenze datate (tutte antecedenti al 2012, alcune degli anni ‘90) e relative a vertenze al tempo intercorse nel milanese.

Alla luce di ciò, nulla prova l’asserito carattere nazionale della Confederazione di cui la sigla si dichiara aderente: la Confederazione è appunto composta, per Statuto, da sindacati di categoria, e sono questi ultimi, affinché possano validamente esperire l’azione ex art. 28, a dover dimostrare il proprio carattere nazionale e, in sostanza, la propria attuale, diffusa ed effettiva rappresentatività sull’intero territorio statale.

Da qui il rigetto integrale del ricorso e, in ragione della soccombenza, conseguente condanna alle spese a favore dell’azienda.