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Sentenza del Consiglio di Stato sulla revoca del contributo a IBO S.r.l.


Pubblicato il: 3/4/2025

Nel contenzioso, gli avvocati Giovanni Bormioli e Roberto Colagrande hanno rappresentato IBO S.r.l.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso presentato da IBO S.r.l. contro il Ministero della Cultura riguardante la revoca parziale di un contributo in conto interessi concesso per la ristrutturazione di un immobile di interesse culturale a Moneglia. Il contributo, inizialmente concesso nel 2011 e 2012, ammontava a € 2.505.851,64, di cui € 1.597.935,60 già erogati. Tuttavia, nel 2017, il Ministero ha avviato un procedimento per la revoca parziale del contributo, sostenendo che IBO S.r.l. non aveva comunicato che alcune quote di mutuo erano state accollate agli acquirenti delle unità immobiliari, causando un indebito arricchimento.

IBO S.r.l. ha impugnato la comunicazione del Ministero dinanzi al T.A.R. per la Liguria, sostenendo che l'azione amministrativa fosse perplessa e contraddittoria, e che vi fosse una violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità. Nonostante ciò, il T.A.R. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da IBO S.r.l., dichiarando inammissibile il ricorso principale.

Successivamente, IBO S.r.l. ha presentato appello al Consiglio di Stato, contestando la sentenza del T.A.R. e sostenendo che il decreto di revoca fosse in realtà un annullamento d'ufficio, il quale avrebbe dovuto rispettare il termine di diciotto mesi previsto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha esaminato i vari motivi di appello, ma ha ritenuto che l'atto di revoca fosse legittimo e che non vi fosse stata alcuna violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità. Inoltre, ha confermato che il provvedimento di decadenza integrale del 2018, non impugnato da IBO S.r.l., aveva superato i provvedimenti di revoca parziale.

Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato inammissibile l'appello di IBO S.r.l., confermando la legittimità della revoca del contributo da parte del Ministero della Cultura e condannando IBO S.r.l. al pagamento delle spese processuali.