Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia


Pubblicato il: 3/4/2025

Nel contenzioso, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia è affiancato dall'avvocato Annarita Armiento; Lumistudio S.r.l. è assistita dall'avvocato Maria Vittoria La Rosa.

La società Lumistudio s.r.l., in data 4 ottobre 2022, ha attivato presso il Comune di Foggia una procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) della potenza nominale totale pari a 5,54385 MWp e in immissione pari a 5,0 MWp – e relative opere di connessione alla rete elettrica – da installarsi in agro del Comune di Foggia (FG), località Posta Crocetta.

Con nota prot. n. 1962 del 4 aprile 2023, il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia (di seguito, Consorzio a.s.i.) ha reso “parere non favorevole alla richiesta in oggetto… nonché delle opere elettriche di connessione, così dove ubicate da progetto, in quanto non congrua rispetto al nuovo Piano Urbanistico di Adeguamento ed Ampliamento dell’Agglomerato ASI di Foggia loc. Incoronata”.

Con provvedimento n. 93015 del 31 agosto 2023, il Comune di Foggia ha negato il rilascio dell’attestazione di PAS, sulla base del suddetto parere sfavorevole del Consorzio a.s.i.

Con il ricorso di primo grado, la società Lumistudio s.r.l. ha impugnato il parere sfavorevole del Consorzio a.s.i., fondato sulla contrarietà dell’impianto al nuovo Piano urbanistico di adeguamento ed ampliamento dell’agglomerato a.s.i. (nota prot. n. 1962 del 4 aprile 2023) e, con motivi aggiunti, ha impugnato il successivo diniego del Comune di Foggia sull’istanza di PAS (provvedimento n. 93015 del 31 agosto 2023).

Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza d’interesse, in quanto diretto a ottenere l’annullamento di un atto privo di carattere autonomamente lesivo (pag. 5 della sentenza), mentre ha accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego comunale, fondato sul parere sfavorevole del Consorzio a.s.i., disponendo altresì l’estromissione dal giudizio di e-Distribuzione, in quanto sostanzialmente estranea alla fattispecie in esame (pag. 7 della sentenza).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.

Studi Coinvolti