Respinto il ricorso di Rai Way S.p.A. contro Elemedia S.p.A.
Pubblicato il: 3/5/2025
Nel contenzioso, Rai Way S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Pandiscia; Elemedia S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi.
Rai Way S.p.a. propone ricorso avverso la sentenza n. 12689/2020, con la quale la III Sezione del TAR del Lazio ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento, adottato dall'Ispettorato Territoriale del Friuli Venezia Giulia del Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata rilasciata a Elemedia Spa l’autorizzazione alla delocalizzazione del punto di irradiazione del proprio segnale da un impianto radio ad un altro, con potenza inferiore quella richiesta.
Avverso la sentenza propone appello incidentale il Ministero dello Sviluppo Economico, insistendo sulla correttezza dell’operato dell’Ispettorato.
Costituitasi in resistenza, Elemedia sostiene la correttezza della statuizione, chiedendone la conferma.
La vicenda per cui è causa riguarda la disciplina delle emissioni in radiofrequenza per la trasmissione di segnali radio sulla banda FM 88-108 MHz nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, relativamente agli impianti emittenti di Pedrosa di Faedis (UD) (operante sulla frequenza di 97.900 MHz) e agli impianti RAI FM03 di Venzone (frequenza di 97.900 MHz) e Prepotto (98.000 MHz).
Il 16 settembre 2011, l’odierna resistente presentava pertanto, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 177/2005, un progetto di "compatibilizzazione" fra i predetti impianti, grazie allo spostamento del proprio segnale presso il nuovo impianto di Porzus e l'utilizzo di una potenza di 1.670 Watt.
Sulla scorta della precedente esperienza e al fine di valutare eventuali effetti interferenziali causati dalla delocalizzazione, l’Ispettorato Territoriale FVG del Ministero vigilante autorizzava provvisoriamente l’esercizio del nuovo impianto alla potenza ridotta di 420 Watt. Nel provvedimento definitivo la limitazione di potenza veniva confermata, considerato fra l’altro, con particolare riguardo al mancato rispetto del rapporto di protezione di cui alla raccomandazione ITU R 412.9, che\xa0“dai controlli consuntivi effettuati il 15/01/2015, è emerso il raggiungimento dei livelli interferenziali minimi previsti dalle normative vigenti”.
Avverso tale limitazione insorgeva Elemedia, censurandone l’erroneità sotto molteplici profili.
Il TAR, ai fini della definizione del giudizio, affidava la soluzione di quattro quesiti tecnici a un collegio di verificatori e poi, ritenendo di condividere le risposte pervenute dai tecnici con l’analitica relazione depositata in atti, annullava il provvedimento nella parte in cui immotivatamente limitava la potenza di emissione del nuovo impianto di Porzus, perché priva “di una giustificazione tecnica” e in quanto costituente una “arbitraria e gravosa limitazione dell’impianto”. In particolare il gravame era accolto considerato che: il progetto di compatibilizzazione proposto da Elemedia era idoneo a garantire all’impianto RAI di Venzone una qualità di ascolto pari o superiore a Q4, secondo la raccomandazione ITU-R BS 562.3 (oggi ITU-R BS 1284), che è basata su un approccio qualitativo e consente di valutare mediante l’ascolto la qualità del segnale, secondo cinque livelli da 1 a 5; la diversa raccomandazione ITU R 412.9, che è basata su un approccio quantitativo e prescrive un rapporto di protezione di 45 dB fra segnali isofrequenti, non trovava applicazione al caso di specie, perché il presupposto della sua applicazione è l’esistenza di un quadro radioelettrico pianificato, inesistente in Italia; il contratto di servizio fra RAI e Ministero non richiamava ai fini delle verifiche interferenziali, la raccomandazione ITU 412.9 bensì la Raccomandazione ITU-R BS 562.3.
Quindi, considerato che l’esercizio a piena potenza dell’impianto di Venzone, come richiesto da Elemedia, pur creando interferenze con il segnale Rai, non ne avrebbe ridotto la qualità sotto la soglia minima prevista dal contratto di servizio, il TAR ritenne sproporzionato il provvedimento limitativo. In conclusione il Tar adito accolse il ricorso annullando l’autorizzazione limitata, con ciò rendendo operativa alla massima potenza richiesta l’emissione di segnale di Elemedia.
Avverso la prefata decisione propone oggi appello Rai Way. Parimenti propone appello incidentale il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Conferma per l’effetto la sentenza di primo grado salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione adottati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese del grado d’appello compensate.