Improcedibilità dei ricorsi di Aeroporti di Roma e SIT contro ENAC
Pubblicato il: 3/6/2025
Nel contenzioso, Aeroporti di Roma S.p.A. e ADR Mobility S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Gabriele Pescatore, Marco Giustiniani e Valerio Pescatore; Società Italiana Trasporti S.r.l. è assistita dagli avvocati Antonio Pazzaglia e Michela Giuliano.
Aeroporti di Roma s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 2 settembre 2022, n. 11357 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, che ha accolto parzialmente il ricorso della SIT-Società Italiana Trasporti s.r.l. avverso l’ordinanza dell’ENAC n. 9 in data 21 giugno 2018 con cui è stato adottato il documento REV 1, recante “regolamento per la circolazione in sosta e fermata nella viabilità land-side (zona aperta al pubblico) sull’aeroporto di Fiumicino”.
In qualità di gestore degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, l’appellante ADR s.p.a. ha stipulato convenzioni di subconcessione con la SIT s.r.l., fin dal 2008, aventi ad oggetto box e un c.d. “stallo”, cioè un’area per la fermata dei bus.
Con il ricorso in primo grado la SIT, esercente il servizio di trasporto di linea c.d. “granturismo” sulla tratta Roma-Fiumicino, con la possibilità di utilizzare una fermata all’interno del sedime aeroportuale “Leonardo da Vinci”di Fiumicino, ha impugnato il regolamento ENAC (che ha parzialmente modificato le norme di circolazione, sosta e fermata nella viabilità land-side dell’aeroporto di Fiumicino), deducendone l’illegittimità nell’assunto, tra l’altro, che attribuirebbe ad ADR s.p.a. e ADR Mobility s.r.l. competenze in materia di disciplina della circolazione delle strade interne all’aeroporto, rientranti invece nella competenza dell’ENAC, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada).
La sentenza appellata, disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in relazione alla natura regolamentare dell’atto impugnato, ha accolto in parte il ricorso; nella specie, ha ritenuto fondato il primo motivo, nella considerazione che l’art. 6, comma 7, del codice della strada, come pure l’art. 718 cod. nav. attribuiscono solamente ad ENAC (al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio) la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, con conseguente illegittimità dell’art. 4 del Capo I del regolamento. La sentenza ha altresì ritenuto parzialmente fondato il secondo motivo, nella sola prospettiva che sia illegittimo per difetto di istruttoria l’art. 4, comma 1, del Capo VI del regolamento gravato (che ha individuato in quattro il numero degli stalli dedicati agli autobus granturismo).
Con il ricorso in appello Aeroporti di Roma s.p.a., nell’impugnare le due predette statuizioni in cui è rimasta soccombente, ha criticato, con il primo motivo, la sentenza per avere disatteso l’eccezione di inammissibilità a fronte di un palese difetto di interesse della SIT a contestare una mera delega di funzioni, in assenza di un atto attuativo della delega, e per avere ravvisato una dismissione, da parte di ENAC, dei propri poteri di regolamentazione della circolazione, laddove dette funzioni sarebbero state proprio esercitate con l’adozione del regolamento impugnato, specie in considerazione che, a mente dell’art. 12.5 del contratto di programma del 2012, per l’intera durata della concessione, la concessionaria (cioè ADR s.p.a.) è ente proprietario di tutte le strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico; con il secondo motivo Aeroporti di Roma s.p..a ha poi censurato la sentenza che, nel ravvisare un difetto di istruttoria nell’individuazione dei quattro stalli destinati ai subconcessionari granturismo, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse di SIT, trascurando altresì che l’istruttoria aveva avuto luogo, e si era trasfusa in una relazione da parte di ADR s.p.a., poi recepita da ENAC e trasfusa nel regolamento, con una disposizione di cui SIT non ha provato né l’illogicità, né l’ingiustizia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi iscritti sub nn. 2066/2023 e 2089/2023 del R.G., come in epigrafe proposti, così decide: a) li riunisce; b) li dichiara entrambi improcedibili; c) compensa tra le parti le spese di giudizio.