Respinto il ricorso di Begen Infrastrutture S.r.l. per l'affidamento dei lavori al Liceo Scientifico 'A.Vallisneri' di Lucca
Pubblicato il: 3/6/2025
Nel contenzioso, Begen Infrastrutture S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Zaccone e Mariano Maggi; Provincia di Lucca è assistita dall'avvocato Giuseppe Toscano; Impresa Edile Cappelli Bernardo S.r.l. è difesa dagli avvocati Francesco Bertini e Claudia Manfriani.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società Begen Infrastrutture s.r.l. contro la Provincia di Lucca per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la società, dopo essere risultata aggiudicataria, è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei “Lavori al Liceo Scientifico “A.Vallisneri” di Lucca. Edificio principale. Demolizione e ricostruzione con ampliamento. Stralcio 2 Ricostruzione”, in seguito alla verifica di anomalia facoltativa condotta dal RUP.
Il tribunale ha esposto in fatto quanto segue: - a seguito dell’impugnazione col ricorso principale del primo provvedimento di esclusione del 29 febbraio 2024, con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio dell’11 aprile 2024, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare dopo aver “Rilevato che, ad un primo sommario esame e salvi gli approfondimenti in sede di merito, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, giacché il giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente non appare adeguatamente motivato in presenza comunque, anche in base alla ricostruzione della Provincia di Lucca, di un utile di € 76.426,53 (che non può definirsi, come invece sostiene la Provincia stessa, “prossimo allo zero”) e tenuto altresì conto che la stazione appaltante ha considerato, al fine della quantificazione economica delle migliorie, costi di realizzazione superiori a quelli indicati dal ricorrente in sede di giustificazioni”;
Il RUP si è rideterminato con provvedimento del 7 giugno 2024 confermando l’esclusione della Begen, dopo aver analizzato con maggior dettaglio gli elementi che dimostrerebbero la non sostenibilità dell'offerta, in particolare costituiti: dalle spese generali (erroneamente calcolate dalla Begen); dai maggiori costi per le migliorie “quotate” rispetto a quelli calcolati dalla Begen; dai costi per le migliorie “non quotate” (che non sarebbero stati conteggiati dalla Begen); dalle mancanze di prestazioni e di materiali e dalla minor qualità degli stessi.
Il RUP ha anche rilevato la sussistenza del fatto sopravvenuto - ritenuto in grado di incidere sulla integrità e affidabilità della stessa Begen - costituito dal disconoscimento di due preventivi forniti dalla Begen in sede di “giustifica”, relativi alla fornitura di conglomerati di cemento, da parte della ditta fornitrice Colabeton Spa.
Pertanto, il RUP, con il provvedimento del 7 giugno 2024, ha sia confermato l’esclusione della ditta Begen Infrastrutture, per anomalia dell’offerta, come ulteriormente avvalorata dagli esiti della nuova istruttoria, sia disposto l’esclusione della stessa anche ai sensi del punto c-bis), del comma 5 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.